Ordinanza n. 14227/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della misura di sicurezza di quarto livello consistente nella tutela su auto non protetta, limitatamente alla Regione Calabria, nonché atti presupposti e diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura tutoria)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Centrale Consultiva per l’adozione delle Misure di Sicurezza con cui è stata revocata la misura tutoria di quarto livello, prevista dall’art. 8 del D.M. 28 maggio 2003, come modificato dal D.M. 3 dicembre 2012, e attuata ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto. Sono stati impugnati anche la comunicazione di avvio del procedimento e il diniego di accesso agli atti della Prefettura, inclusi gli atti relativi alla richiesta di revoca e la delibera della Commissione richiamata nel provvedimento finale. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire la richiesta cautelare, il rinvio richiesto per motivi di salute del difensore e il prospettato grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla revoca della misura di sicurezza.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di rinvio della trattazione della domanda cautelare, disponendo il rinvio alla camera di consiglio del 26 agosto 2026. In via interinale e provvisoria ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato fino a tale udienza e, qualora la misura fosse già cessata, ne ha disposto il provvisorio ripristino. La misura è stata adottata in ragione del grave e irreparabile pregiudizio prospettato dal ricorrente; l’ordinanza non contiene una valutazione definitiva del fumus boni iuris né decide il merito dei motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla definizione dell’istanza cautelare, mentre il dispositivo reca nulla spese per la fase interinale.
Norme richiamate
art. 8 D.M. 28 maggio 2003, come modificato dal D.M. 3 dicembre 2012
misura di 4° livello “tutela su auto non protetta”
La disposizione è indicata quale base normativa della misura tutoria oggetto di revoca; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione sostanziale.
art. 11 D.M. 28 maggio 2003
attuata ai sensi dell’art. 11 del medesimo Decreto
La disposizione è richiamata quale norma di attuazione della misura di sicurezza; l’ordinanza non ne precisa ulteriormente la portata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per disporre la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando la revoca di una misura amministrativa di sicurezza personale prospetta un grave e irreparabile pregiudizio per il destinatario, il giudice amministrativo può sospenderne interinalmente e provvisoriamente l’efficacia fino alla camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
- La tutela cautelare interinale può comprendere, ove la misura amministrativa sia già cessata nelle more, anche il suo provvisorio ripristino fino alla successiva camera di consiglio.
- Il rinvio della trattazione della domanda cautelare non impedisce al giudice di adottare una misura provvisoria urgente quando sia necessario evitare il grave e irreparabile pregiudizio prospettato dalla parte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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