Sentenza n. 368/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento del Bando di cui alla determina n.120 del 22 dicembre 2025, relativo alla procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di Pescara, quale gestore uscente, nella parte in cui veniva fissato il valore di rimborso alla stessa spettante, del provvedimento n.20 del 27 febbraio 2026, relativo al Bando in esame, modificato e integrato, sempre in parte qua, impugnato con motivi aggiunti, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando della procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, e successivo bando modificato e integrato, nella parte relativa alla determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento modificativo e integrativo, contestando il valore di rimborso indicato per il gestore uscente. Ha dedotto la violazione degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 164/2000, degli artt. 2 e 5 del d.m. n. 226/2011, degli artt. 3, 4 e 30 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del 12 giugno 2015 e dell’art. 5.2 del d.m. 22 maggio 2014 recante le Linee guida. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, carenza e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia. In particolare, ha sostenuto che il valore indicato nel bando non fosse aggiornato e fosse notevolmente inferiore a quello dovuto, che il criterio di calcolo fosse erroneo perché non conforme alle Linee guida e, in via subordinata, che il bando omettesse di indicare il disaccordo esistente tra il gestore uscente e gli enti locali sul valore di rimborso. La stazione appaltante ha eccepito l’inammissibilità per carenza di un pregiudizio attuale e concreto e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e li ha dichiarati inammissibili per difetto di interesse attuale e concreto. Il valore di rimborso inserito nel bando è stato qualificato come valore di stima, provvisorio e funzionale alla formulazione delle offerte e alla verifica dei requisiti dei concorrenti. Il rimborso effettivamente dovuto al gestore uscente non coincide con quello indicato nel bando, ma deve essere rideterminato al momento del subentro del nuovo gestore, secondo l’art. 23 del bando e l’art. 5.2 delle Linee guida. Poiché l’eventuale pregiudizio economico potrebbe manifestarsi soltanto alla data del subentro, la ricorrente non disponeva, al momento dell’impugnazione, di un interesse attuale e concreto a contestare le tempistiche e i criteri di quantificazione del valore provvisorio inserito nel bando. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
artt. 14 e 15 d.lgs. n. 164/2000
Norme invocate dalla ricorrente a sostegno delle censure relative alla determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente; il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione, avendo definito il giudizio per difetto di interesse attuale e concreto.
artt. 2 e 5 d.m. n. 226/2011
Norme invocate dalla ricorrente in relazione alla disciplina della gara e del rimborso; la loro applicazione non è stata scrutinata nel merito.
artt. 3, 4 e 30 d.lgs. n. 267/2000
Disposizioni richiamate dalla ricorrente tra i parametri di legittimità del bando; il giudice non ha deciso le relative censure sostanziali.
art. 5.2 d.m. 22 maggio 2014 - Linee guida
Prevede, secondo la sentenza, l’aggiornamento del valore di rimborso al momento del subentro del nuovo gestore; il valore indicato nel bando ha natura provvisoria e estimativa.
art. 23 del bando
Prevede, secondo la sentenza, la rideterminazione del rimborso al momento del subentro del nuovo gestore.
Massime di principio
- Il valore di rimborso del gestore uscente indicato nel bando per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale ha natura estimativa e provvisoria, essendo funzionale alla formulazione delle offerte e alla verifica dei requisiti dei concorrenti.
- Il rimborso effettivamente dovuto al gestore uscente deve essere determinato o aggiornato al momento del subentro del nuovo gestore; pertanto, il valore provvisorio inserito nel bando non costituisce necessariamente l’importo definitivo del credito del gestore uscente.
- L’impugnazione della stima provvisoria del rimborso inserita nel bando è inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto quando l’eventuale pregiudizio economico può manifestarsi soltanto al momento del subentro e della successiva rideterminazione del rimborso.
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