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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36755/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava molteplici profili: la sussistenza e la motivazione della condanna per associazione a delinquere (art. 416 c.p.), la prova dell'elemento soggettivo dell'associazione, la qualificazione delle condotte come truffa (art. 640 c.p.) e abusivismo finanziario (art. 166 TUF), la territorialità di talune condotte svolte all'estero, la configurabilità e compatibilità delle aggravanti (art. 112 c.p. e art. 61 n.2 c.p.), la configurabilità del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 TUB), il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e la correttezza del calcolo del trattamento sanzionatorio (identificazione del reato più grave e applicazione della continuazione). Molte censure chiedevano in sostanza la rivalutazione della valutazione probatoria effettuata dai giudici di merito

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi che richiedevano una revisione di merito della valutazione probatoria e infondati gli altri motivi, confermando la sussistenza dell'associazione a delinquere e delle condotte di truffa, raccolta abusiva del risparmio (art. 166 TUF), esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 TUB) e autoriciclaggio. La Corte ha confermato la motivazione della Corte d'Appello che aveva rilevato l'esistenza di un nucleo iniziale e di una rete di promotori consapevoli, l'uso di società estere come paravento e le modalità fraudolente di raccolta del denaro. Sono state ritenute legittime le aggravanti riconosciute in primo grado (compresa la nozione di nesso teleologico) e compatibile con la continuazione; è stato confermato il diniego delle attenuanti generiche per insufficienza di elementi positivi di ravvedimento. Conseguentemente il rigetto comporta la condanna alle spese processuali e la liquidazione delle somme spettanti ai vari difensori delle parti civili. Il procedimento era celebrato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)

    comma 5 richiede aggravamento se il numero degli associati è di dieci o più

    La Corte ha ritenuto configurabile l'associazione anche se il vincolo poteva avere durata limitata; inoltre ha escluso che l'aggravante numerica di art. 112 c.p. possa sostituire o sovrapporsi alla disciplina specifica di art. 416 c.p., essendo quest'ultima speciale rispetto alla norma generale

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Le condotte sono state qualificate come truffa perché sussistevano artifizi e raggiri (false garanzie di rendimento e disponibilità dei capitali) e l'effettivo danno patrimoniale delle vittime; la Corte ha ritenuto irrilevante che parte del denaro fosse instradato verso società estere

  • art. 166 D.lgs. n. 58/1998 (TUF - raccolta abusiva del risparmio)

    La Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e l'illiceità della raccolta, anche quando venivano usate società estere come paravento: l'uso delle società straniere non esclude l'abusivismo se l'attività è diretta e destinata al mercato italiano e le società estere fungono da cassa per i risparmi raccolti in Italia

  • art. 132 D.lgs. n. 385/1993 (TUB - esercizio abusivo di attività finanziaria)

    La Corte ha ritenuto che l'erogazione di prestiti e attività finanziarie fosse diretta a un pubblico indeterminato (anche tramite il 'passa parola') e non limitata a rapporti privati, integrando l'ipotesi di esercizio abusivo

  • art. 112 cod. pen. (circostanza aggravante del numero di persone)

    art. 112 comma 1, n.1 prevede aggravante per reato commesso da cinque o più persone

    La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante ai reati-fine monosoggettivi o a concorso necessario, ma non all'associazione a delinquere stessa, per la quale opera la disciplina speciale di art. 416 comma 5; la sovrapposizione non determina ne bis in idem quando gli elementi storico-naturalistici dei fatti sono differenti

  • art. 61 n.2 cod. pen. (nesso teleologico)

    La Corte ha confermato che il nesso teleologico è applicabile anche in presenza di concorso formale tra reati: è sufficiente che una condotta sia strumentale alla realizzazione di un altro reato, non è necessaria successione cronologica distinta

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    Le attenuanti generiche non sono automatiche per mera assenza di elementi negativi della personalità; richiedono elementi positivi di ravvedimento o collaborazione, assenti nel caso di specie

  • art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020

    Predisposizione del contraddittorio scritto per lo svolgimento del procedimento di Cassazione in ragione dell'emergenza normativa indicata

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    La Corte ha confermato che la continuazione produce un'unica unità giuridica e che il calcolo del tetto massimo della pena per la continuazione si effettua sulla base della pena relativa al reato più grave considerata nelle sue circostanze (comprese aggravanti/attenuanti)

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede la valutazione di merito sulle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione della capacità dimostrativa sono inammissibili
  • Per l'associazione a delinquere non è necessario che il vincolo sia progettato per una durata indeterminata: basta un programma criminoso con previsione di delitti ripetuti o indeterminato numero di delitti
  • L'elemento soggettivo dell'associazione si può desumere da una rete di rapporti organizzati, comunicazioni costanti e ruoli diffusi (promotori, strutture operative), nonché dalla consapevolezza degli agenti di agire in quadro illecito
  • L'uso di società estere come paravento non esclude l'abusivismo finanziario o la truffa quando l'attività è diretta al mercato italiano e i capitali sono raccolti in Italia
  • L'aggravante numerica prevista dall'art. 112 c.p. può coesistere con la responsabilità per reati-fine ma non si applica per sostituire la disciplina speciale già prevista per l'associazione a delinquere (art.416 comma 5)
  • Il nesso teleologico può essere riconosciuto anche in caso di concorso formale tra reati quando una condotta è strumentale alla commissione dell'altra; è compatibile con il riconoscimento della continuazione
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di collaborazione o ravvedimento; la mera ammissione parziale non è sufficiente
  • Per il calcolo del tetto massimo in caso di continuazione si deve considerare la pena del reato più grave nella sua dimensione circostanziale (ossia comprensiva di aggravanti e attenuanti), e non la pena netta già aumentata

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