Sentenza n. 6443/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della decisione del Comune di Roma ex art. 35, comma 4 del D. Lgs 36/2023, avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività finalizzate alla notificazione del verbale, recupero credito internazionale e rendicontazione per conto di Roma Capitale - Comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 90, comma c, del D.Lgs. 36/2023” - comunicata con PEC del Portale Gare del 22.12.2025 - nella parte in cui ha accolto in parte qua la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica formulata dalla prima classificata Safety21, nonché per quanto occorrer possa e per quanto di interesse, del bando di gara relativo alla procedura, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico di appalto relativo alla procedura di gara, di tutti i verbali di gara nella parte in cui possono intendersi come strumentali all'accoglimento dell'istanza di oscuramento nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguentemente; Per l’accertamento - del diritto di Nivi Spa all'accesso integrale, mediante esame ed estrazione di copia dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria; Per la condanna - dell’amministrazione intimata di esibizione a) del suddetto documento nonché b) di tutti i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione di cui all'art. 36, comma 1 del D. Lgs 36 del 2023 – elencati nell'istanza di accesso Nivi del 10.12.2025 e non ancora messi a disposizione dal Comune alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione della causa. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le questioni relative all'oscuramento dell'offerta tecnica e al diritto di accesso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.
Atto impugnato: decisione di Roma Capitale che aveva accolto parzialmente la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria e mancata ostensione integrale di documenti e informazioni di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 116 c.p.a., chiedendo l'annullamento della decisione con cui Roma Capitale aveva parzialmente accolto la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'accesso integrale all'offerta tecnica e la condanna dell'amministrazione all'esibizione dell'offerta nonché dei dati e delle informazioni presupposti all'aggiudicazione, indicati nell'istanza di accesso e non ancora messi a disposizione. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base processuale del ricorso relativo all'accesso agli atti di gara.
art. 116 c.p.a.
È richiamato quale rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni applicabili alla decisione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla pronuncia.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando evidenzia il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla tutela richiesta, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito le censure relative all'atto impugnato o alla pretesa di accesso.
- In presenza di giusti motivi, la dichiarazione di improcedibilità può essere accompagnata dalla compensazione integrale delle spese di lite.
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