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Sentenza

Sentenza n. 2196/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2453 dell’8 marzo 2023, limitatamente al rimborso dei contributi unificati dovuti per il primo e il secondo grado di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato n. 2453 dell’8 marzo 2023, che aveva accolto il suo appello e annullato il rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna per la scuola primaria. La sentenza aveva inoltre posto a carico del Ministero l’obbligo di rimborsare i contributi unificati relativi al giudizio di primo e secondo grado. Nonostante la richiesta stragiudiziale documentata, il Ministero non aveva corrisposto le somme dovute e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il mancato adempimento del Ministero rispetto alla specifica statuizione condannatoria contenuta nel giudicato. Ha ordinato l’esecuzione immediata della sentenza n. 2453 del 2023 e ha condannato il Ministero a versare alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, € 650,00 per il contributo unificato del primo grado e € 975,00 per quello del secondo grado. Il Collegio si è riservato di adottare ulteriori provvedimenti, inclusa la nomina di un commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 300,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare le misure conseguenti all’inadempimento.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è resa nella forma prevista per la decisione semplificata.

Massime di principio

  • La sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato che contenga una specifica condanna al rimborso del contributo unificato deve essere eseguita dall’amministrazione soccombente anche con riferimento a tale statuizione patrimoniale.
  • La mancata corresponsione delle somme dovute in forza di una statuizione giudiziale espressa, nonostante la richiesta stragiudiziale dell’interessato, integra inottemperanza e legittima l’azione prevista per l’esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento dell’amministrazione e riservarsi, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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