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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18594/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I difensori hanno chiesto la revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta dopo l'arresto provvisorio estradizionale di Eric Maimon, deducendo in primo luogo che il mandato/provvedimento di arresto su cui si basa la richiesta di estradizione (datato 28/05/2024) non era stato trasmesso al Ministero italiano entro il termine massimo di 40 giorni previsto dalla Convenzione Europea di estradizione e dalle norme codicistiche (artt. 700, 715 c.p.p., artt. 12 e 16 Convenzione). In secondo luogo è stata sollevata una censura sulla manifesta irragionevolezza della pena massima indicata (60 anni) e sulla sua incompatibilità con princìpi di legalità e con l'art.78 c.p., con conseguenze anche sulla legittimità della misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che la Corte di appello non ha verificato né dato adeguata motivazione circa l'effettivo pervenimento al competente Ministero italiano del titolo giurisdizionale restrittivo del 28/05/2024, elemento decisivo ai fini dell'operatività del termine di 40 giorni previsto dalla Convenzione e dall'art. 715, comma 6, c.p.p. La Cassazione ha osservato che la mancata traduzione integrale in lingua italiana dei documenti non giustifica l'omissione di verificare la presenza del titolo di cattura trasmesso e che la giurisprudenza afferma la revoca della misura cautelare ove la documentazione non pervenga entro il termine legale. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Norme richiamate

  • art. 715, comma 6, cod. proc. pen.

    Stabilisce la condizione circa la documentazione che deve pervenire per la prosecuzione della misura cautelare estradizionale; la Corte richiama la necessità che domanda e documenti previsti dall'art.700 c.p.p. pervengano entro i termini convenzionali (40 giorni) oppure deve essere revocata la misura.

  • art. 700, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede che la domanda di estradizione sia corredata dal provvedimento giurisdizionale che costituisce il titolo della richiesta; la mancata allegazione entro i termini ostacola la prosecuzione della misura cautelare.

  • art. 696 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella fase estradizionale; citata in relazione alle formalità documentali richieste nella procedura.

  • Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 - art. 16

    "La domanda d'arresto provvisorio indicherà l'esistenza di uno degli atti previsti nel paragrafo 2, lettera a dell'articolo 12 e manifesterà l'intenzione di inviare una domanda d'estradizione; essa menzionerà il reato per il quale l'estradizione sarà domandata, il tempo e il luogo ove è stato commesso e, nella misura del possibile, il segnalamento dell'individuo ricercato"; "L'arresto provvisorio potrà cessare, se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell'articolo 12; esso non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni dal momento dell'arresto".

    Impone che l'arresto provvisorio sia accompagnato dalla prospettazione dell'invio della domanda di estradizione e limita la durata della custodia provvisoria a 40 giorni in mancanza dell'arrivo della documentazione sostanziale; la Corte ne trae il principio per cui la misura cautelare deve essere revocata se il titolo giurisdizionale non perviene nei termini.

  • Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 - art. 12

    Regola la documentazione a sostegno della domanda di estradizione (provvedimenti giudiziari, descrizione dei fatti ecc.); la mancata trasmissione di tali documenti entro i termini è causa di inefficacia della misura cautelare.

  • Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 - art. 13

    Prevede il completamento di informazioni successive; richiamata dalla Corte ma non idonea a sostituire l'indispensabile pervenimento del titolo originario entro i termini previsti.

  • art. 714, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla prognosi sull'esito dell'estradizione e alle condizioni di applicabilità della custodia, ma nel provvedimento di Cassazione la questione è assorbita dal primo motivo.

  • art. 705, comma 2 lett. a) e c) cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento in materia di estradizione e sulle garanzie; citate dalla difesa in relazione alla valutazione dei motivi ostativi all'estradizione e alla legittimità della misura cautelare.

  • art. 25 Cost.

    Riferimento costituzionale invocato dalla difesa in rapporto al principio di legalità e alla tutela della libertà personale; la Cassazione non decide nel merito su questo profilo in quanto annulla per carenza di motivazione relativa alla trasmissione del titolo.

  • art. 78 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa sul tema del cumulo massimo di pena in caso di concorso di reati; la vicenda relativa alla pena complessiva non è stata risolta dalla Cassazione che ha deciso sull'omissione di verifica documentale.

  • art. 201 disp. att. cod. pen.

    Prevede che gli atti stranieri siano accompagnati da traduzione in italiano; la giurisprudenza e la Cassazione rilevano che l'inosservanza non dà luogo a nullità e che la traduzione in inglese può essere funzionalmente utilizzata, non esonerando però dall'accertamento dell'effettivo pervenimento del titolo.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui si riferiscono gli adempimenti di cancelleria disposti dalla Cassazione a seguito dell'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • In materia di estradizione l'arresto provvisorio e la custodia cautelare ad esso connessa devono cessare se, entro 40 giorni dall'arresto, non pervengono al Ministero italiano la domanda di estradizione e i documenti richiesti (in particolare il titolo giurisdizionale restrittivo); la mancata trasmissione comporta la revoca della misura cautelare.
  • La mera produzione successiva o la comunicazione generica dell'avvenuto invio da parte del Ministero non sostituisce l'obbligo per l'autorità giudiziaria di verificare e motivare l'effettivo pervenimento del provvedimento di cattura che giustifica la domanda.
  • L'omessa traduzione in italiano degli atti stranieri non produce automaticamente nullità: la documentazione in inglese può essere utilizzata e l'autorità può avvalersi di interpreti; tuttavia la mancanza di traduzione non giustifica l'omissione di accertamento circa la presenza del titolo essenziale (mandato di arresto).
  • Se il giudice d'appello omette di affrontare una questione decisiva dedotta dalla difesa (es. pervenimento del titolo di cattura), ciò costituisce vizio di motivazione che può condurre all'annullamento dell'atto e al rinvio per nuovo esame.
  • Le questioni relative alla compatibilità della pena indicata dallo Stato richiedente con principi costituzionali o con limiti penali (es. cumulo massimo) possono rilevare ai fini dell'estradizione ma, se non sono state devolute o adeguatamente motivate in appello, possono essere assorbite o non decidibili dalla Cassazione nel provvedimento di annullamento per carenza motivazionale.

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