Cassazione Penale, Sentenza n. 18594/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I difensori hanno chiesto la revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta dopo l'arresto provvisorio estradizionale di Eric Maimon, deducendo in primo luogo che il mandato/provvedimento di arresto su cui si basa la richiesta di estradizione (datato 28/05/2024) non era stato trasmesso al Ministero italiano entro il termine massimo di 40 giorni previsto dalla Convenzione Europea di estradizione e dalle norme codicistiche (artt. 700, 715 c.p.p., artt. 12 e 16 Convenzione). In secondo luogo è stata sollevata una censura sulla manifesta irragionevolezza della pena massima indicata (60 anni) e sulla sua incompatibilità con princìpi di legalità e con l'art.78 c.p., con conseguenze anche sulla legittimità della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che la Corte di appello non ha verificato né dato adeguata motivazione circa l'effettivo pervenimento al competente Ministero italiano del titolo giurisdizionale restrittivo del 28/05/2024, elemento decisivo ai fini dell'operatività del termine di 40 giorni previsto dalla Convenzione e dall'art. 715, comma 6, c.p.p. La Cassazione ha osservato che la mancata traduzione integrale in lingua italiana dei documenti non giustifica l'omissione di verificare la presenza del titolo di cattura trasmesso e che la giurisprudenza afferma la revoca della misura cautelare ove la documentazione non pervenga entro il termine legale. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Norme richiamate
art. 715, comma 6, cod. proc. pen.
Stabilisce la condizione circa la documentazione che deve pervenire per la prosecuzione della misura cautelare estradizionale; la Corte richiama la necessità che domanda e documenti previsti dall'art.700 c.p.p. pervengano entro i termini convenzionali (40 giorni) oppure deve essere revocata la misura.
art. 700, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede che la domanda di estradizione sia corredata dal provvedimento giurisdizionale che costituisce il titolo della richiesta; la mancata allegazione entro i termini ostacola la prosecuzione della misura cautelare.
Norma richiamata nella fase estradizionale; citata in relazione alle formalità documentali richieste nella procedura.
Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 - art. 16
"La domanda d'arresto provvisorio indicherà l'esistenza di uno degli atti previsti nel paragrafo 2, lettera a dell'articolo 12 e manifesterà l'intenzione di inviare una domanda d'estradizione; essa menzionerà il reato per il quale l'estradizione sarà domandata, il tempo e il luogo ove è stato commesso e, nella misura del possibile, il segnalamento dell'individuo ricercato"; "L'arresto provvisorio potrà cessare, se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell'articolo 12; esso non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni dal momento dell'arresto".
Impone che l'arresto provvisorio sia accompagnato dalla prospettazione dell'invio della domanda di estradizione e limita la durata della custodia provvisoria a 40 giorni in mancanza dell'arrivo della documentazione sostanziale; la Corte ne trae il principio per cui la misura cautelare deve essere revocata se il titolo giurisdizionale non perviene nei termini.
Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 - art. 12
Regola la documentazione a sostegno della domanda di estradizione (provvedimenti giudiziari, descrizione dei fatti ecc.); la mancata trasmissione di tali documenti entro i termini è causa di inefficacia della misura cautelare.
Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 - art. 13
Prevede il completamento di informazioni successive; richiamata dalla Corte ma non idonea a sostituire l'indispensabile pervenimento del titolo originario entro i termini previsti.
art. 714, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla prognosi sull'esito dell'estradizione e alle condizioni di applicabilità della custodia, ma nel provvedimento di Cassazione la questione è assorbita dal primo motivo.
art. 705, comma 2 lett. a) e c) cod. proc. pen.
Norme sul procedimento in materia di estradizione e sulle garanzie; citate dalla difesa in relazione alla valutazione dei motivi ostativi all'estradizione e alla legittimità della misura cautelare.
art. 25 Cost.
Riferimento costituzionale invocato dalla difesa in rapporto al principio di legalità e alla tutela della libertà personale; la Cassazione non decide nel merito su questo profilo in quanto annulla per carenza di motivazione relativa alla trasmissione del titolo.
Richiamato dalla difesa sul tema del cumulo massimo di pena in caso di concorso di reati; la vicenda relativa alla pena complessiva non è stata risolta dalla Cassazione che ha deciso sull'omissione di verifica documentale.
Prevede che gli atti stranieri siano accompagnati da traduzione in italiano; la giurisprudenza e la Cassazione rilevano che l'inosservanza non dà luogo a nullità e che la traduzione in inglese può essere funzionalmente utilizzata, non esonerando però dall'accertamento dell'effettivo pervenimento del titolo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale cui si riferiscono gli adempimenti di cancelleria disposti dalla Cassazione a seguito dell'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- In materia di estradizione l'arresto provvisorio e la custodia cautelare ad esso connessa devono cessare se, entro 40 giorni dall'arresto, non pervengono al Ministero italiano la domanda di estradizione e i documenti richiesti (in particolare il titolo giurisdizionale restrittivo); la mancata trasmissione comporta la revoca della misura cautelare.
- La mera produzione successiva o la comunicazione generica dell'avvenuto invio da parte del Ministero non sostituisce l'obbligo per l'autorità giudiziaria di verificare e motivare l'effettivo pervenimento del provvedimento di cattura che giustifica la domanda.
- L'omessa traduzione in italiano degli atti stranieri non produce automaticamente nullità: la documentazione in inglese può essere utilizzata e l'autorità può avvalersi di interpreti; tuttavia la mancanza di traduzione non giustifica l'omissione di accertamento circa la presenza del titolo essenziale (mandato di arresto).
- Se il giudice d'appello omette di affrontare una questione decisiva dedotta dalla difesa (es. pervenimento del titolo di cattura), ciò costituisce vizio di motivazione che può condurre all'annullamento dell'atto e al rinvio per nuovo esame.
- Le questioni relative alla compatibilità della pena indicata dallo Stato richiedente con principi costituzionali o con limiti penali (es. cumulo massimo) possono rilevare ai fini dell'estradizione ma, se non sono state devolute o adeguatamente motivate in appello, possono essere assorbite o non decidibili dalla Cassazione nel provvedimento di annullamento per carenza motivazionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18435/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18436/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18437/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18439/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18440/2025 del 16/05/2025
- Sentenza penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18441/2025 del 16/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →