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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 690 - Comm. Trib. Prov. Catania

Accertamento sulla base di studi di settore - Contraddittorio preventivo - Necessità - Dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto - Necessità - Onere a carico dell'Ufficio - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sul semplice scostamento tra il reddito dichiarato e gli standard degli studi di settore, lamentando l'assenza di un contraddittorio preventivo effettivo e la mancata dimostrazione, da parte dell'Ufficio, dell'applicabilità concreta dello standard prescelto. L'accertamento avrebbe inoltre omesso di spiegare adeguatamente le ragioni per cui erano state disattese le osservazioni e le contestazioni formulate dal contribuente.

La decisione

La sentenza ha affermato che gli studi di settore e i parametri producono presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non derivano automaticamente dal mero scostamento del reddito rispetto agli standard. L'Ufficio deve necessariamente attivare il contraddittorio preventivo e dimostrare concretamente l'idoneità dello standard applicato al caso specifico, motivando anche il rigetto delle osservazioni del contribuente. Tale obbligo probatorio dell'Amministrazione prevale sull'onere posto a carico del contribuente. In mancanza di questa dimostrazione, l'accertamento è privo di un elemento essenziale e deve essere dichiarato nullo.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    La norma costituisce il fondamento dell'accertamento analitico-induttivo, ma il suo utilizzo mediante studi di settore o parametri richiede che l'Amministrazione dimostri l'applicabilità concreta dello standard al contribuente e rispetti il contraddittorio preventivo.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 26635/2009

    Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. Il mero scostamento dallo standard non è sufficiente: la forza presuntiva nasce solo dopo un contraddittorio effettivo, nel quale l'Ufficio deve valutare e motivatamente superare le deduzioni del contribuente.

Massime di principio

  • Un accertamento basato esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore o dai parametri non è, di regola, sufficiente a fondare la pretesa tributaria.
  • Il contraddittorio preventivo con il contribuente è essenziale: la sua omissione può comportare la nullità dell'accertamento.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare perché lo standard prescelto sia concretamente applicabile alla specifica attività e situazione economica del contribuente.
  • L'atto deve esaminare e motivatamente confutare le osservazioni presentate dal contribuente; una motivazione generica o stereotipata è insufficiente.
  • Il contribuente deve comunque partecipare al contraddittorio e fornire elementi specifici, ma tale partecipazione non sostituisce l'onere iniziale dell'Ufficio di dimostrare l'idoneità concreta dello standard applicato.

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