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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-193/16

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017. — NG contro Consiglio europeo. — Ricorso di annullamento – Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 – Comunicato stampa – Nozione di “accordo internazionale” – Individuazione dell’autore dell’atto – Portata dell’atto – Sessione del Consiglio europeo – Riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione europea tenutasi nei locali del Consiglio dell’Unione europea – Qualità dei rappresentanti degli Stati membri dell’Unione durante un incontro con il rappresentante di un paese terzo – Articolo 263, primo comma, TFUE – Incompetenza. — Causa T-193/16

Giurisprudenza europea62016TO0193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di NG contro la cosiddetta Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Dopo aver esaminato il contenuto del comunicato stampa n. 144/16 e i documenti ufficiali relativi alla riunione, conclude che l'incontro del 18 marzo 2016 era un vertice internazionale tra i capi di Stato o di governo degli Stati membri e il Primo ministro turco, distinto dalla sessione del Consiglio europeo. La dichiarazione non è quindi imputabile al Consiglio europeo né configura un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE; il Tribunale dichiara pertanto la propria incompetenza.

Ricorso di annullamento contro la presunta "Dichiarazione UE-Turchia" del 18 marzo 2016: il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile per incompetenza, perché l'atto non è imputabile al Consiglio europeo né a un'istituzione dell'Unione

La questione giuridica

Se la dichiarazione UE-Turchia pubblicata il 18 marzo 2016 come comunicato stampa n. 144/16 costituisse un atto adottato dal Consiglio europeo, o comunque un atto imputabile a un'istituzione, organo o organismo dell'Unione e idoneo a produrre effetti giuridici, tale da poter essere impugnato ex articolo 263 TFUE; in subordine, se il Tribunale fosse competente a sindacare un eventuale accordo internazionale concluso dagli Stati membri con la Turchia.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, ai fini dell'articolo 263 TFUE, non basta che un comunicato stampa evochi un'intesa tra "UE" e un paese terzo: occorre che l'atto sia effettivamente imputabile a un'istituzione dell'Unione e produca effetti giuridici. Nel caso di specie, dalla ricostruzione del contesto e dei documenti ufficiali risulta che il 18 marzo 2016 i capi di Stato o di governo degli Stati membri hanno incontrato il Primo ministro turco in qualità di capi di Stato o di governo, non in quanto membri del Consiglio europeo; pertanto la dichiarazione non è un atto del Consiglio europeo né di altra istituzione dell'Unione. Di conseguenza il Tribunale è incompetente a conoscere del ricorso; se anche vi fosse stato un accordo, esso sarebbe stato eventualmente tra Stati membri e Turchia, e non tra l'Unione e la Turchia, con ulteriore difetto di competenza del giudice dell'Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 218 TFUE
  • Articolo 15 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso contro la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da NG, cittadino afghano, contro la cosiddetta "Dichiarazione UE-Turchia" del 18 marzo 2016, pubblicata come comunicato stampa n. 144/16. Il Tribunale era chiamato a stabilire se tale dichiarazione potesse essere qualificata come atto del Consiglio europeo, o comunque dell'Unione, e quindi essere sottoposta al sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE.

Contesto fattuale e politico

Il Tribunale ricostruisce il contesto della crisi migratoria e i passaggi precedenti alla riunione del 18 marzo 2016. Richiama in particolare:

  • il piano d'azione comune UE-Turchia del 15 ottobre 2015;
  • la riunione dei capi di Stato o di governo del 29 novembre 2015;
  • la seconda riunione del 7 marzo 2016;
  • la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2016, che descriveva la cooperazione UE-Turchia come un quadro operativo da attuare nel rispetto del diritto europeo e internazionale.

La dichiarazione del 18 marzo 2016 prevedeva, in sintesi, il rimpatrio in Turchia dei nuovi migranti irregolari arrivati dalle isole greche e, per ogni siriano rimpatriato, il reinsediamento di un altro siriano dalla Turchia all'Unione.

Domanda del ricorrente e posizione delle istituzioni

NG sosteneva che la dichiarazione fosse in realtà un accordo internazionale concluso tra il Consiglio europeo e la Turchia, idoneo a produrre effetti giuridici e adottato in violazione delle regole dell'articolo 218 TFUE. A suo avviso, i termini utilizzati nel comunicato stampa dimostravano l'esistenza di un impegno vincolante dell'Unione.

Il Consiglio europeo, il Consiglio e la Commissione replicavano che non era stato concluso alcun accordo internazionale dell'Unione: la riunione del 18 marzo 2016 sarebbe stata un vertice internazionale tra i capi di Stato o di governo degli Stati membri e il Primo ministro turco, e la dichiarazione un mero documento politico, non vincolante.

Normativa e criteri applicati dal Tribunale

Il Tribunale ricorda che il ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE riguarda qualsiasi atto delle istituzioni dell'Unione idoneo a produrre effetti giuridici, indipendentemente dalla forma. Inoltre, dopo il trattato di Lisbona, anche gli atti del Consiglio europeo possono essere impugnati, poiché tale istituzione è ormai soggetta al controllo di legittimità.

Tuttavia, il giudice dell'Unione non è competente a sindacare:

  • atti di autorità nazionali;
  • atti adottati da rappresentanti degli Stati membri che agiscono in quanto capi di Stato o di governo, e non come membri di un'istituzione dell'Unione;
  • eventuali accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, in quanto tali, fuori dal quadro dell'Unione.

Ragionamento del Tribunale sull'autore dell'atto

Il punto decisivo è l'individuazione dell'autore della dichiarazione. Il Tribunale osserva che il linguaggio del comunicato stampa n. 144/16 è ambiguo, poiché parla di "membri del Consiglio europeo" e di "UE"; ma questa formulazione non è sufficiente per attribuire l'atto al Consiglio europeo.

Per superare l'ambiguità, il Tribunale esamina i documenti ufficiali relativi alla riunione del 18 marzo 2016 e constata che:

  • la sessione del Consiglio europeo e il vertice con la Turchia erano due eventi distinti, organizzati parallelamente;
  • gli inviti e gli atti di protocollo indicavano chiaramente una riunione dei capi di Stato o di governo con il Primo ministro turco, non una sessione del Consiglio europeo;
  • la presenza del presidente del Consiglio europeo e del presidente della Commissione non mutava la natura dell'incontro.

Ne deriva che i rappresentanti degli Stati membri hanno agito in qualità di capi di Stato o di governo, non come membri del Consiglio europeo. La dichiarazione non può quindi essere considerata come atto adottato da un'istituzione dell'Unione.

Esito sulla competenza e sulla ricevibilità

Il Tribunale conclude che il Consiglio europeo non ha adottato alcuna decisione di concludere, a nome dell'Unione, un accordo con la Turchia ai sensi dell'articolo 218 TFUE. La dichiarazione UE-Turchia non è dunque un atto impugnabile dell'Unione e non consente di fondare la competenza del Tribunale.

Il ricorso viene pertanto respinto per incompetenza. Il Tribunale aggiunge, per completezza, che anche nell'ipotesi di un accordo concluso informalmente il 18 marzo 2016, esso sarebbe stato tra i capi di Stato o di governo degli Stati membri e il Primo ministro turco; in tal caso, il giudice dell'Unione non sarebbe comunque competente a pronunciarsi sulla sua legittimità.

Spese e interventi

Poiché il ricorso è respinto per incompetenza, il Tribunale non statuisce sulle domande di intervento presentate da soggetti privati, dal Belgio, dalla Grecia e dalla Commissione. In ragione della formulazione ambigua del comunicato stampa, il Tribunale decide che ciascuna parte sopporti le proprie spese; analogamente, ciascun interveniente sostiene le proprie spese relative alle istanze di intervento.

Principio affermato

La sentenza ribadisce che la giurisdizione dell'Unione può sindacare solo atti effettivamente imputabili a un'istituzione, organo o organismo dell'Unione e diretti a produrre effetti giuridici. Un comunicato stampa o una dichiarazione politica non diventano impugnabili solo perché descrivono un'intesa con un paese terzo; occorre dimostrare che l'istituzione dell'Unione abbia realmente adottato l'atto. Se la riunione è in realtà un vertice tra capi di Stato o di governo degli Stati membri e un paese terzo, l'eventuale accordo resta fuori dal controllo ex articolo 263 TFUE.

Come è indicizzato

Materiericorso di annullamentocompetenza del tribunale ueaccordi internazionaliconsiglio europeomigrazione e asilo

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