Cassazione Penale, Ordinanza n. 38471/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, osservando che il giudice di merito aveva svolto un giudizio prognostico sfavorevole adeguatamente motivato e non illogico, fondato su dati concreti della condotta e della personalità dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorso riguardava un solo motivo: il ricorrente censurava la mancata concessione dell'istituto della sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione rileva che la decisione di merito aveva fondato il diniego su una prognosi sfavorevole basata su elementi concreti della personalità e della condotta dell'imputato: condotta aggressiva, abuso di alcol, violenza esercitata verso un prossimo congiunto e mancato effetto deterrente di una precedente condanna per rapina. Secondo il ricorrente, tale valutazione sarebbe stata erronea; la Corte invece la reputa logica e insindacabile in sede di legittimità, perché non si limita alla gravità astratta del reato ma considera profili soggettivi rilevanti.
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. 23 maggio 2024, n. 1
sostituzione della pena detentiva breve con quella del lavoro di pubblica utilità
L'istituto della sostituzione della pena breve con il lavoro di pubblica utilità può essere negato sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole, quando il giudice motivi con elementi concreti relativi alla personalità e alla condotta dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La decisione sulla concessione del lavoro di pubblica utilità quale sostituzione della pena detentiva breve è espressione di un giudizio di merito fondato su una valutazione prognostica della personalità dell'imputato e delle sue concrete modalità di condotta.
- Il diniego del beneficio è legittimo quando sia sorretto da argomentazioni logiche e non meramente stereotipate, ancorate a elementi specifici come aggressività, abuso di sostanze o precedenti penali indicativi di scarso effetto deterrente.
- In sede di legittimità non è censurabile una valutazione di merito che non si arresti alla astratta gravità del reato, ma evidenzi profili soggettivi concreti idonei a fondare una prognosi negativa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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