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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26461/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello che, riformando l'assoluzione di primo grado, l'ha condannata per i reati di diffamazione e molestie ritenendo non applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. per il carattere abituale della condotta (reiterazione delle molestie). La ricorrente sostiene che la continuazione di più reati non impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis e che il giudice non avrebbe valutato il contesto e la sua personalità

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto ostativa l'abitualità delle condotte rispetto all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e ha quindi lasciato ferma la condanna per diffamazione e molestie (assoluzione dal reato di minaccia perché il fatto non sussiste). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi €1.710, oltre accessori di legge

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione è esclusa quando risulti l'abitualità o la reiterazione della condotta, in quanto tale carattere è ostativo al riconoscimento dell'esimente

  • art. 660 c.p.

    Norma che sanziona la molestia; la giurisprudenza e la Corte hanno ritenuto che, quando la condotta di molestia si presenti come reiterata/abituale, non possa trovare applicazione l'istituto della particolare tenuità del fatto

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, n.1523/05.11.2018; Sez.3, n.30134/05.04.2017)

    Precedenti che stabiliscono il principio secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità non è compatibile con il reato di molestia ove emerga la reiterazione della condotta; la Corte si è richiamata a tali pronunce per motivare il rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art.131-bis c.p. non si applica se emerge l'abitualità o la reiterazione della condotta illecita; la mera frammentazione in più atti non autorizza automaticamente l'esimente
  • La commissione di reati ulteriori o eterogenei rispetto alla condotta principale può costituire elemento probatorio addizionale per escludere la particolare tenuità
  • In casi di molestie (art.660 c.p.) la valutazione della tenuità deve considerare la ripetizione degli episodi: condotte moleste ripetute ostano all'applicazione dell'esimente
  • Le censure che non si confrontano con la ratio e la motivazione della decisione di merito e con il consolidato orientamento giurisprudenziale sono difficilmente accolte in Cassazione
  • In situazioni analoghe, chi ritiene applicabile l'art.131-bis deve dimostrare l'effettiva ed obiettiva tenuità complessiva della condotta, tenendo conto della reiterazione e del contesto

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