Cassazione Penale, Sentenza n. 26461/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che, riformando l'assoluzione di primo grado, l'ha condannata per i reati di diffamazione e molestie ritenendo non applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. per il carattere abituale della condotta (reiterazione delle molestie). La ricorrente sostiene che la continuazione di più reati non impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis e che il giudice non avrebbe valutato il contesto e la sua personalità
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto ostativa l'abitualità delle condotte rispetto all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e ha quindi lasciato ferma la condanna per diffamazione e molestie (assoluzione dal reato di minaccia perché il fatto non sussiste). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi €1.710, oltre accessori di legge
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione è esclusa quando risulti l'abitualità o la reiterazione della condotta, in quanto tale carattere è ostativo al riconoscimento dell'esimente
art. 660 c.p.
Norma che sanziona la molestia; la giurisprudenza e la Corte hanno ritenuto che, quando la condotta di molestia si presenti come reiterata/abituale, non possa trovare applicazione l'istituto della particolare tenuità del fatto
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, n.1523/05.11.2018; Sez.3, n.30134/05.04.2017)
Precedenti che stabiliscono il principio secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità non è compatibile con il reato di molestia ove emerga la reiterazione della condotta; la Corte si è richiamata a tali pronunce per motivare il rigetto del ricorso
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art.131-bis c.p. non si applica se emerge l'abitualità o la reiterazione della condotta illecita; la mera frammentazione in più atti non autorizza automaticamente l'esimente
- La commissione di reati ulteriori o eterogenei rispetto alla condotta principale può costituire elemento probatorio addizionale per escludere la particolare tenuità
- In casi di molestie (art.660 c.p.) la valutazione della tenuità deve considerare la ripetizione degli episodi: condotte moleste ripetute ostano all'applicazione dell'esimente
- Le censure che non si confrontano con la ratio e la motivazione della decisione di merito e con il consolidato orientamento giurisprudenziale sono difficilmente accolte in Cassazione
- In situazioni analoghe, chi ritiene applicabile l'art.131-bis deve dimostrare l'effettiva ed obiettiva tenuità complessiva della condotta, tenendo conto della reiterazione e del contesto
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