Sentenza del 23/01/2020 n. 261 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Ente territoriale minore - atto impositivo - notifica - servizi postale - è possibile - deroga da parte di singole leggi d'imposta - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità della notifica degli avvisi/atti impositivi effettuata direttamente dagli uffici finanziari comunali tramite il servizio postale, sostenendo che dovessero applicarsi procedure diverse (es. norme di legge 890/82 o modalità previste da talune leggi d'imposta)
La decisione
il giudice ha ritenuto legittima la notifica diretta a mezzo del servizio postale da parte degli uffici finanziari degli enti territoriali minori; in tali casi si applicano le norme relative al servizio postale e non la legge 890/82. La previsione che salva le modalità di notifica dell'art. 60 del d.P.R. 600/73 e di altre singole leggi d'imposta non esclude la possibilità per l'ente di avvalersi delle forme semplificate di notifica tramite servizio postale
Norme richiamate
legge 890/82
non si applica alle notifiche effettuate direttamente dagli uffici finanziari degli enti territoriali minori tramite servizio postale; cioè la legge 890/82 non impedisce l'uso delle forme semplificate postali da parte dei comuni
art. 60, d.P.R. 600/73
la norma sulle modalità specifiche di notifica prevista per taluni atti tributari resta salvaguardata, ma la sua esistenza non esclude che l'ente territoriale minore possa scegliere la notifica semplificata a mezzo servizio postale
norme sul servizio postale
per le notifiche dirette effettuate dagli uffici finanziari comunali trovano applicazione le regole del servizio postale (prove e presunzioni connesse alla spedizione/avviso di giacenza), non le disposizioni della legge 890/82
Massime di principio
- Gli enti territoriali minori possono notificare direttamente atti impositivi tramite il servizio postale: in caso di contestazione, valgono le regole del servizio postale per valutare validità e prova della notifica.
- La presenza di norme speciali di notifica in leggi tributarie (es. art. 60 d.P.R. 600/73) non esclude l'uso delle modalità semplificate postali da parte dei comuni; occorre verificare quale facoltà o obbligo la legge attribuisce all'ente.
- La legge 890/82 non costituisce un ostacolo automatico all'uso delle notifiche postali da parte degli enti locali: va valutato il perimetro applicativo e le norme poste a tutela della prova di ricezione.
- In contenziosi sulla validità della notifica, il contribuente deve documentare l'assenza di prova di avvenuta conoscenza; l'ente deve documentare la regolare spedizione secondo le norme del servizio postale (ricevute, avvisi di giacenza, ecc.).
- Per ridurre il rischio di nullità, gli enti dovrebbero seguire procedure postali rigorose (tracciabilità, avviso di giacenza) e annotare eventuali prescrizioni specifiche previste dalla normativa tributaria applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 gen 2020Sentenza del 23/01/2020 n. 4 - Corte dei Conti
- Sentenza · 23 gen 2020Sentenza del 23/01/2020 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 23 gen 2020Sentenza del 23/01/2020 n. 107 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 gen 2020Sentenza del 23/01/2020 n. 194 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
- Sentenza · 23 gen 2020Sentenza del 23/01/2020 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
- Sentenza · 23 gen 2020Sentenza del 23/01/2020 n. 239 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →