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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 261 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Ente territoriale minore - atto impositivo - notifica - servizi postale - è possibile - deroga da parte di singole leggi d'imposta - non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la validità della notifica degli avvisi/atti impositivi effettuata direttamente dagli uffici finanziari comunali tramite il servizio postale, sostenendo che dovessero applicarsi procedure diverse (es. norme di legge 890/82 o modalità previste da talune leggi d'imposta)

La decisione

il giudice ha ritenuto legittima la notifica diretta a mezzo del servizio postale da parte degli uffici finanziari degli enti territoriali minori; in tali casi si applicano le norme relative al servizio postale e non la legge 890/82. La previsione che salva le modalità di notifica dell'art. 60 del d.P.R. 600/73 e di altre singole leggi d'imposta non esclude la possibilità per l'ente di avvalersi delle forme semplificate di notifica tramite servizio postale

Norme richiamate

  • legge 890/82

    non si applica alle notifiche effettuate direttamente dagli uffici finanziari degli enti territoriali minori tramite servizio postale; cioè la legge 890/82 non impedisce l'uso delle forme semplificate postali da parte dei comuni

  • art. 60, d.P.R. 600/73

    la norma sulle modalità specifiche di notifica prevista per taluni atti tributari resta salvaguardata, ma la sua esistenza non esclude che l'ente territoriale minore possa scegliere la notifica semplificata a mezzo servizio postale

  • norme sul servizio postale

    per le notifiche dirette effettuate dagli uffici finanziari comunali trovano applicazione le regole del servizio postale (prove e presunzioni connesse alla spedizione/avviso di giacenza), non le disposizioni della legge 890/82

Massime di principio

  • Gli enti territoriali minori possono notificare direttamente atti impositivi tramite il servizio postale: in caso di contestazione, valgono le regole del servizio postale per valutare validità e prova della notifica.
  • La presenza di norme speciali di notifica in leggi tributarie (es. art. 60 d.P.R. 600/73) non esclude l'uso delle modalità semplificate postali da parte dei comuni; occorre verificare quale facoltà o obbligo la legge attribuisce all'ente.
  • La legge 890/82 non costituisce un ostacolo automatico all'uso delle notifiche postali da parte degli enti locali: va valutato il perimetro applicativo e le norme poste a tutela della prova di ricezione.
  • In contenziosi sulla validità della notifica, il contribuente deve documentare l'assenza di prova di avvenuta conoscenza; l'ente deve documentare la regolare spedizione secondo le norme del servizio postale (ricevute, avvisi di giacenza, ecc.).
  • Per ridurre il rischio di nullità, gli enti dovrebbero seguire procedure postali rigorose (tracciabilità, avviso di giacenza) e annotare eventuali prescrizioni specifiche previste dalla normativa tributaria applicabile.

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