Sentenza n. 1631/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso contro la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Basilicata deducendo, con il primo motivo, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, oltre alla violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza. Ha sostenuto che la Questura avesse fondato il giudizio di inaffidabilità esclusivamente sul fatto che egli aveva lasciato un fucile nell'autovettura durante una sosta presso un esercizio di somministrazione, senza considerare la condotta tenuta negli anni precedenti, durante i quali non aveva ricevuto contestazioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 54 c.p., richiamando la necessità della sosta per consentire al nipote, affetto da diabete, di assumere urgentemente un medicinale. Ha inoltre chiesto l'ammissione della prova testimoniale e ha prodotto tardivamente una sentenza penale relativa alla revoca di un decreto penale di condanna. La vicenda traeva origine dal rinvenimento, il 28 dicembre 2023, di due fucili da caccia nell'autovettura dell'appellante, parcheggiata con le portiere prive di sicura e il finestrino del conducente aperto; uno dei fucili era visibile dall'esterno e l'altro era collocato dietro il sedile di guida.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la produzione documentale depositata il 29 dicembre 2025, perché tardiva rispetto all'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha ritenuto legittima la revoca della licenza. Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'autorizzazione derogatoria rispetto al generale divieto di detenzione delle armi; l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare, anche in prospettiva, l'affidabilità del titolare e deve attribuire prevalenza all'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su condotte prive di rilievo penale, senza necessità di dimostrare una pericolosità sociale o un concreto abuso delle armi. Nel caso concreto, la nota dei Carabinieri e i reperti fotografici, assistiti dall'efficacia probatoria propria degli atti di polizia giudiziaria fino a querela di falso, dimostravano che l'autovettura era stata lasciata con il finestrino aperto e senza la sicura, rendendo facilmente asportabili entrambi i fucili. La revoca era quindi motivata non da un pericolo concreto di abuso, ma dalla scarsa prudenza, accortezza e diligenza nella custodia delle armi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'autorità amministrativa doveva valutare la complessiva affidabilità del titolare sulla base dei fatti segnalati, mentre l'eventuale stato di necessità e la conseguente non punibilità penale appartengono alla cognizione del giudice penale. Anche ammettendo la ricostruzione dell'appellante, la situazione avrebbe potuto essere affrontata adottando cautele elementari, come chiudere il finestrino e inserire la sicura oppure portare le armi all'interno del bar. È stata respinta anche la richiesta di prova testimoniale, non essendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 10, 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Le disposizioni consentono all'autorità di pubblica sicurezza di valutare discrezionalmente l'affidabilità del titolare del porto d'armi e di revocare la licenza quando emergano elementi indicativi di una non sufficiente affidabilità, anche senza un giudizio di pericolosità sociale o la prova di un concreto abuso delle armi.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La produzione documentale effettuata oltre il termine processuale previsto è inammissibile.
art. 54 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
L'eventuale stato di necessità rileva ai fini della responsabilità penale e non impedisce all'autorità amministrativa di valutare autonomamente la condotta quale indice di inaffidabilità nella custodia delle armi.
art. 52 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Il richiamo normativo è stato esaminato dal Collegio nel testo della sentenza, ma la decisione ha chiarito che l'eventuale impunibilità penale deve essere accertata dal giudice penale e non incide sull'autonoma valutazione amministrativa di affidabilità.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'autorizzazione derogatoria rispetto al generale divieto di detenzione delle armi; pertanto, nella valutazione dei presupposti per il rilascio o il mantenimento della licenza, l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone prevale sull'interesse individuale del titolare.
- L'autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di inaffidabilità del titolare del porto d'armi su condotte anche prive di rilievo penale, senza necessità di accertare la pericolosità sociale del soggetto o un concreto abuso delle armi, quando tali condotte evidenzino carenza di prudenza, accortezza o diligenza nella custodia.
- La revoca della licenza di porto d'armi può essere legittimamente disposta sulla base di una valutazione prognostica dell'affidabilità, fondata su circostanze di fatto e su una ragionevole valutazione del rischio potenziale per la sicurezza collettiva.
- L'eventuale stato di necessità o altra causa di non punibilità penale non vincola l'autorità amministrativa nell'autonoma valutazione dell'affidabilità del titolare di un'abilitazione di polizia; la verifica dell'impunibilità penale spetta al giudice penale.
- Nel giudizio sulla revoca del porto d'armi, la documentazione degli organi di polizia e i reperti fotografici possono essere sufficienti a dimostrare le modalità di custodia delle armi e a escludere la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori quando il quadro fattuale risulti già adeguatamente accertato.
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