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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04508/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a maggior reddito per l'anno 1985, impugnato dal contribuente e inizialmente accolto in primo grado. L'Agenzia proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, notificandolo al curatore del fallimento intervenuto nelle more. La CTR dichiarava dapprima l'interruzione del processo per il fallimento del contribuente e, successivamente, l'estinzione del giudizio ritenendo intempestiva la riassunzione effettuata dall'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 43 e 45 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'evento interruttivo era già stato superato in primo grado grazie alla costituzione del curatore, sicché l'ordinanza di interruzione emessa in appello era priva di presupposti e la riassunzione poteva essere validamente proposta anche oltre il termine fissato dal giudice.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nei giudizi tributari aventi ad oggetto crediti verso il fallito, la cognizione resta del giudice tributario anche durante la procedura fallimentare; se il curatore si costituisce nel giudizio pendente, l'interruzione non si verifica. Poiché nel caso concreto il curatore si era già costituito in primo grado e la sentenza di primo grado era stata regolarmente notificata al curatore, mancavano i presupposti per dichiarare l'interruzione in appello. Ne conseguiva che l'ordinanza di interruzione era erronea e nulla, e la riassunzione poteva essere effettuata senza osservanza del termine assegnato, senza estinzione del giudizio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 40 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma invocata per sostenere l'errore della declaratoria di interruzione ed estinzione del giudizio.

  • art. 43 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma relativa all'interruzione del processo tributario; la Corte escludeva che ricorressero i presupposti per applicarla nel caso concreto.

  • art. 45 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel dedurre l'erroneità della declaratoria di estinzione conseguente alla riassunzione.

  • art. 52 l.f.

    La Corte lo indica come norma che, per i crediti verso il fallimento, comporta improcedibilità e non interruzione, salvo le eccezioni per le giurisdizioni speciali.

  • art. 143 CCII

    Indicato come disciplina della interruzione nei giudizi attivi nel nuovo sistema della liquidazione giudiziale.

  • art. 151 CCII

    Indicato come disciplina attuale dell'improcedibilità con riguardo alla liquidazione giudiziale.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari aventi ad oggetto crediti verso il fallito, la cognizione resta attribuita al giudice tributario anche durante la procedura concorsuale, poiché si tratta di materia devoluta a giurisdizione speciale.
  • Se nel giudizio pendente interviene il fallimento e il curatore si costituisce, la legittimazione processuale dell'imprenditore fallito viene meno ma il processo può proseguire senza interruzione, in quanto il curatore subentra nella tutela della posizione processuale.
  • La declaratoria di interruzione pronunciata in assenza del relativo presupposto è nulla; in tal caso la riassunzione del processo può essere validamente effettuata anche oltre il termine eventualmente assegnato dal giudice, senza che maturi l'estinzione.
  • Per i crediti verso il fallito devoluti a giurisdizioni speciali, il fallimento non sposta la cognizione al giudice concorsuale, ma lascia ferma la competenza del giudice speciale, con le sole conseguenze processuali compatibili con la procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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