Cassazione Penale, Sentenza n. 30558/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Sabattini ha chiesto, con istanza del 03/12/2022, la sostituzione della pena detentiva di 2 anni (irrogata con sentenza del GIP del 14/11/2017) con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 56-bis della legge n. 689/1981, così come riformata dal d.lgs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia). Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'istanza inammissibile perché, al momento della richiesta, la disciplina favorevole non era ancora entrata in vigore a causa della proroga disposta da un decreto-legge. In cassazione il ricorrente ha dedotto vizio di applicazione della normativa transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022), mancata considerazione dei principi costituzionali (tra cui il favor rei) e omessa verifica della legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge che avrebbe prorogato l'entrata in vigore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del GIP secondo cui, alla data dell'istanza (03/12/2022), la disciplina più favorevole non era ancora operativa perché l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 era stata posticipata da successivo decreto-legge; le censure costituzionali del ricorrente sono state giudicate generiche e inconferenti rispetto al problema concreto (prematurità della richiesta). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia)
Ha riformato il regime delle sanzioni sostitutive (ampliando applicabilità e ridefinendo il catalogo) e ha introdotto norme transitorie (art. 95) che regolano l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti pendenti; per i procedimenti pendenti in cassazione è prevista una specifica istanza entro termini fissati.
legge n. 689 del 1981 (art. 53, art. 56-bis)
Art. 56-bis disciplina le sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità; la riforma ha modificato e ampliato tali ipotesi, ma l'applicabilità dipende dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che ha introdotto le modifiche.
decreto-legge n. 162 del 2022 (art. 6) - proroga
Ha posticipato l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, rendendo inapplicabile la disciplina riformata alla data della richiesta del ricorrente; tale proroga è stata decisiva per la dichiarazione di inammissibilità.
art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022
Ha sostituito e modificato il precedente art. 53 della legge n. 689/1981, ampliando i limiti di applicabilità delle sanzioni sostitutive.
codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. b) ed e); art. 173 disp. att.; art. 616)
Art. 606 indica i motivi di impugnazione in cassazione utilizzati dal ricorrente; art. 173 disp. att. limita l'esposizione dei motivi nella motivazione; art. 616 prevede la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità (spese e somma per la cassa delle ammende).
Costituzione (art. 73, art. 77, art. 117) e codice penale (art. 2, comma quarto) - riferimenti invocati dal ricorrente
Il ricorrente ha invocato profili costituzionali (vacatio legis, competenze del decreto-legge, giudizio di legittimità) e principi di favore al reo; la Corte ha ritenuto tali riferimenti generici, non pertinenti o non adeguatamente motivati rispetto alla questione concreta della non operatività temporale della norma.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per attribuire al ricorrente comportamenti colpevoli tali da esentarlo dalle conseguenze economiche dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Se la norma più favorevole è ancora soggetta a una proroga o non è entrata in vigore alla data della richiesta, l'istanza di applicazione della stessa è prematura e può essere dichiarata inammissibile.
- Le disposizioni transitorie che regolano l'applicazione di una riforma (es. art. 95 d.lgs. 150/2022) vanno sempre attentamente verificate: possono stabilire termini diversi a seconda del grado del procedimento (primo/secondo grado vs. cassazione).
- Per sollevare una questione di legittimità costituzionale occorre motivare in modo specifico e concreto il nesso tra la norma impugnata e i parametri costituzionali invocati; riferimenti generici non sono in genere sufficienti.
- Quando una riforma prevede termini e condizioni per l'applicazione retroattiva o in via transitoria, il ricorrente deve rispettare le procedure e i termini previsti (es. istanza entro termini dalla irrevocabilità), altrimenti la domanda può essere respinta per incompetenza temporale.
- Attenzione ai provvedimenti di proroga dell'entrata in vigore (decreti-legge): cambiano la situazione temporale della legge e possono rendere inefficaci istanze basate su una disciplina non ancora operativa.
- La proposizione di ricorsi infondati o prematuri può comportare oneri a carico del ricorrente (spese processuali e somme a titolo di ammenda); è consigliabile valutare preliminarmente la completezza e la tempestività della domanda.
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