Cassazione Penale, Sentenza n. 1848/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che ha affermato la responsabilità per il reato di ricettazione di un motoveicolo; il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ritenuto ricettato e lamenta l'inammissibilità dei motivi aggiunti relativi alla richiesta di esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile: motivi in parte non consentiti e comunque carenti della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e in parte manifestamente infondati. Il primo motivo è stato ricondotto a censura di merito non consentita (rieplica fattuale), il secondo ritenuto manifestamente infondato per violazione dei principi secondo i quali i motivi nuovi devono riguardare statuizioni enunciate nell'impugnazione originaria; inoltre è stato precisato che il reato contestato non rientra nelle fattispecie richiamate dall'art. 99, comma quinto, c.p. e che la sentenza impugnata aveva già ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, come convertito
Dichiarazione di procedimento svolto nelle forme previste dall'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, come convertito
Si tratta di richiamo alle norme procedurali eccezionali sullo svolgimento del processo; il richiamo è meramente formale circa la modalità di svolgimento del giudizio.
artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riferimento ai requisiti di ammissibilità e specificità dei motivi di ricorso
I motivi di impugnazione devono essere consentiti e specifici; doglianze meramente fattuali o generiche sono inammissibili.
art. 648 cod. pen. (ricettazione), comma secondo - ora quarto
Qualificazione del fatto ex art. 648, comma secondo - ora quarto cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha confermato la responsabilità sulla base dei gravi indici di provenienza del bene.
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai reati indicati dall'art. 99, comma quinto, cod. pen.
Rilevazione che i reati elencati per l'applicazione della disciplina speciale della recidiva non comprendono il reato contestato, con conseguente irrilevanza di alcune considerazioni sulla declaratoria costituzionale richiamata.
art. 99, comma quinto, cod. pen.
Menzione della norma in relazione alla declaratoria d'illegittimità costituzionale
La declaratoria d'illegittimità ha inciso solo su specifiche ipotesi previste dall'art. 99; se il reato non rientra in quelle ipotesi, la conseguenza non si applica automaticamente.
art. 69 cod. pen.
Richiamo alla declaratoria d'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 69 cod. pen.
La doglianza circa l'impossibilità di chiedere la valutazione di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva è irrilevante ove la sentenza impugnata abbia già riconosciuto la prevalenza delle attenuanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; qui è stata disposta anche una sanzione pecuniaria per colpa.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in motivazione in relazione alla colpa dell'attore che ha determinato l'inammissibilità
Giurisprudenza costituzionale che consente di irrogare sanzioni pecuniarie quando la proposizione dell'impugnazione abbia colposamente determinato l'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e giuridicamente consentiti: non è ammessa la mera rivalutazione dei fatti già apprezzati in sede di merito.
- I motivi nuovi introdotti in ricorso devono riguardare capi o punti della decisione già enunciati nell'impugnazione originaria; altrimenti sono inammissibili.
- La contestazione della consapevolezza della provenienza del bene (nel reato di ricettazione) richiede un'attenta indicazione di travisamenti decisivi o di errori di diritto, non la semplice offerta di una lettura alternativa dei fatti.
- Le questioni relative all'esclusione della recidiva dipendono dalla qualificazione normativa del reato e dall'ambito di applicazione delle declaratorie di illegittimità: se il reato non rientra nelle ipotesi tassative, la declaratoria non produce effetti automatici.
- Quando la proposizione del ricorso è manifestamente infondata o determina l'inammissibilità per colpa, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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