Cassazione Penale, Sentenza n. 20690/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravati dall'aver agevolato un'associazione mafiosa. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della concretezza e attualità delle esigenze cautelari e sostiene che le stesse potevano essere salvaguardate con una misura meno afflittiva. Contesta inoltre che il lungo decorso di tempo (fatto nel dicembre 2020, misura adottata dopo anni) e l'omessa adozione di misure cautelari per altri fatti indeboliscano la valutazione di pericolosità fatta dal giudice, e critica l'uso di elementi investigativi relativi ad altri fatti per desumere la sua pericolosità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato: ha ricordato i limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari (non è consentito rivedere la ricostruzione fattuale né sostituirsi al giudice del merito sull'attendibilità delle fonti). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi in ordine alla detenzione e al porto della pistola utilizzata nel dicembre 2020 e che l'episodio si inquadri in contrasti tra clan locali, giustificando l'aggravante. Ha poi spiegato che il lungo intervallo temporale tra il fatto e la misura non era sufficiente a escludere la persistenza della pericolosità, anche perché risultano elementi (attività in ambienti di narcotraffico fino al termine delle indagini nel 2022, modalità professionali dell'azione) indicativi di un pericolo di recidiva concreto ed attuale. Pertanto la custodia in carcere è risultata adeguata e proporzionata; il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la norma procedurale cui si è attenuto il Tribunale del riesame nell'esame dell'ordinanza impugnata (procedura di riesame delle misure cautelari)
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicata alla fattispecie per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Giurisprudenza richiamata in tema di limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari e sulla necessità che la motivazione del giudice di merito dia conto adeguato delle ragioni della sussistenza del quadro indiziario
Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017 (Matar)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione dell'attendibilità delle fonti e degli elementi probatori
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 (Tiana)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul corretto ambito di controllo della Corte di cassazione nelle materie cautelari e sui criteri logici di valutazione della motivazione
Massime di principio
- Il ritardo temporale tra il fatto e l'adozione della misura cautelare non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari: occorrono elementi specifici che dimostrino la perdita della pericolosità.
- La Corte di cassazione procede a un controllo di legittimità limitato: verifica la conformità della motivazione ai canoni della logica e del diritto, ma non riedifica i fatti né sostituisce il giudizio di merito sull'attendibilità delle prove.
- Quando il reato comporta una presunzione relativa di esigenze cautelari (per titolo di reato particolarmente grave), il ricorrente deve fornire elementi concreti e credibili per superare tale presunzione e dimostrare che misure meno afflittive sono adeguate.
- La valutazione del pericolo di recidiva può tener conto di elementi estrinseci al singolo episodio (ad es. inserimento in contesti criminali, continuità di attività illecita, modalità operative che denotano professionalità), purché tale utilizzo sia adeguatamente motivato dal giudice.
- Le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito sono normalmente inammissibili in cassazione se non indicano un vizio di motivazione manifesto o una violazione di norme.
- Per ottenere misure meno afflittive occorre offrire prove fattuali concrete della cessazione del pericolo (es. documentazione di inattività criminale protratta, solide garanzie di controllo, validi motivi di ravvedimento comportamentale).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20647/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20648/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20649/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20650/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20651/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20652/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →