Sentenza n. 13820/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Basilicata n. 202300207 del 30/03/2023, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015 - 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’“Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all’accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione n. 986 del 19.9.2019 del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale AOR San Carlo di Potenza; deliberazioni n. 616 del 19.9.2019 e n. 667 del 10.10.2019 del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza; deliberazione n. 832 del 25.9.2019 del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera; deliberazione n. 592 del 13.9.2019 del direttore generale dell’Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS- CROB di Rionero in Vulture), nonché il parere reso dall’Avvocatura Regionale di Basilicata con nota n. 8631 del 13.1.2023 avente ad oggetto “Parere legale relativo al procedimento di emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018 ex D.M. del Ministero della Salute del 6.10.2022 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26.10.2022”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Coloplast S.p.A. il 23/10/2023: (quanto ai presenti motivi aggiunti) - degli Allegati pubblicati in data 20 luglio 2023 sul sito istituzionale della Regione Basilicata recanti gli elenchi per gli anni 2015, 2017 e 2018 delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano ai sensi dell'art. 9- ter, comma 9bis, d.l. 78/2015 e delle connesse quote di ripiano, ed in specie: (i) Allegato 1 – Anno 2015; (ii) Allegato 2 – Anno 2017; (iii) Allegato 3 – Anno 2018 (congiuntamente anche solo gli “Allegati”); - della comunicazione del 20 luglio 2023 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Basilicata di intervenuta adozione degli Allegati; - della deliberazione di Giunta Regionale n. 444/2023 del 28 luglio 2023 della Regione Basilicata, pubblicata sul B.U.R.B n. 44 del 1° agosto 2023, recante “Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015 – 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n.34, convertito in L.56/2023” e dei relativi (di seguito, anche solo “Delibera 444/2023”); - di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento preordinato, conseguenziale e connesso, ivi incluse ove occorrer possa le note mail della Regione Basilicata del 1° agosto 2019 e del 12 agosto 2019, richiamati nella Delibera 444/2023; nonché per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusi gli elenchi regionali e le quote di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 207/2023, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli atti presupposti e gli atti istruttori relativi alla determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato gli elenchi regionali pubblicati nel luglio 2023 e la deliberazione regionale n. 444/2023. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato la quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 presuppone la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell'avvenuto versamento e dei conseguenti provvedimenti di accertamento, comunicati alla segreteria del TAR. Tali attestazioni mancavano nel caso concreto. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente di avere effettuato il versamento della quota ridotta ha evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento dell'importo [...] estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La cessazione della materia del contendere richiede la produzione in giudizio delle attestazioni regionali dell'avvenuto versamento e dei provvedimenti di accertamento previsti dalla norma; in mancanza, il versamento dichiarato dalla ricorrente può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la disposizione è stata applicata perché la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito dopo il versamento della quota prevista dalla normativa sopravvenuta.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale fonte degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, determinata dall'adempimento dell'obbligazione oggetto del giudizio, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando non siano presenti tutti i presupposti formali per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale richiede il compimento e la documentazione degli adempimenti espressamente prescritti dalla legge; in mancanza delle attestazioni amministrative previste, il giudice non può pronunciare tale specifica declaratoria, ma può valutare l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse ai fini dell'improcedibilità.
- Nel regime speciale di definizione degli obblighi di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla legge estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi.
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