Sentenza del 11/09/2019 n. 22656 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Abruzzo, che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo al ricalcolo dell'ICI per gli anni 2001-2006, oltre sanzioni e interessi. I motivi riguardavano principalmente l'insufficiente motivazione dell'avviso sul valore dell'area edificabile, l'asserita integrazione della motivazione da parte del Comune solo in giudizio, il divieto per il giudice tributario di supplire a carenze dell'istruttoria amministrativa e la contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso, poiché indicava gli elementi essenziali per comprendere la pretesa tributaria, tra cui zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, costi di adattamento e prezzi medi di mercato, con allegati i parametri e i dati dell'area. È stata esclusa un'inammissibile integrazione della motivazione in sede giudiziale; la produzione in appello della delibera comunale è stata ritenuta ammissibile. Il contribuente, inoltre, non aveva fornito prove oggettive, anche tramite perizia, di un valore dell'area inferiore a quello accertato. La Corte ha confermato anche il principio secondo cui il giudice tributario, ove ritenga parzialmente infondata la pretesa ma non nullo l'atto, deve determinare l'imposta corretta invece di annullare integralmente l'accertamento. La contribuente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.300 euro oltre accessori, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 4, comma 5, 7 e 11
Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, i criteri di determinazione del valore imponibile e il procedimento di accertamento ICI. Nel caso concreto, il Comune ha legittimamente utilizzato parametri relativi alle caratteristiche urbanistiche e ai valori di mercato dell'area.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 162
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
L'obbligo motivazionale è rispettato quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa e contestarne efficacemente l'an e il quantum. Non è necessario indicare ogni dettaglio dell'iter estimativo, purché siano esposti i fatti e i criteri utilizzati.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La motivazione dell'atto tributario deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di esercitare pienamente il diritto di difesa. La norma non è violata quando l'avviso contiene elementi sufficienti e richiama atti generali conoscibili, come una delibera comunale sui valori delle aree.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 7, 15, 36 e 58, comma 2
Il processo tributario ha natura sostitutiva e di merito; il giudice può valutare e quantificare la pretesa tributaria entro i limiti delle domande. In appello è inoltre possibile produrre nuovi documenti, anche preesistenti, ferma la possibile incidenza sulle spese processuali.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59
Consentono agli enti locali di adottare criteri e parametri per la determinazione dei valori imponibili. Le delibere comunali che individuano valori di aree edificabili per zone omogenee possono costituire fonti presuntive e indici di valutazione.
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48
La disposizione è richiamata quale base dei poteri regolamentari e deliberativi dell'ente locale nella determinazione dei valori di riferimento delle aree edificabili.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; art. 111 Cost.; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione. È censurabile solo una motivazione totalmente mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento sul valore di un'area edificabile è normalmente valido se indica i principali criteri estimativi e consente al contribuente di comprendere e contestare la pretesa, anche senza descrivere ogni singolo passaggio del calcolo.
- Le delibere comunali che fissano valori per zone omogenee possono essere utilizzate come parametri presuntivi, ma non costituiscono automaticamente una prova incontestabile del valore effettivo dell'immobile.
- Chi contesta il valore accertato deve fornire elementi concreti e specifici, come atti comparabili, documentazione tecnica o una perizia di parte, per dimostrare che il valore reale è inferiore.
- Il richiamo in giudizio a una delibera o la produzione di documenti già esistenti non comportano necessariamente un'inammissibile integrazione della motivazione, soprattutto quando l'avviso contiene già gli elementi essenziali della pretesa.
- Nel processo tributario, se l'atto non è radicalmente nullo e la pretesa è almeno parzialmente fondata, il giudice deve determinare l'importo effettivamente dovuto invece di annullare integralmente l'accertamento.
- In cassazione non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente o non condivisa: occorre dimostrare una motivazione apparente, incomprensibile o insanabilmente contraddittoria.
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