Cassazione Penale, Sentenza n. 17472/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per riciclaggio relativa a un autocarro di provenienza delittuosa. I motivi di ricorso: (1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta inattendibilità della persona offesa e per non aver considerato la testimonianza di un dipendente che avrebbe visto la compravendita prima della denuncia; (2) violazione degli artt. 42 comma 2 e 648-bis c.p., sostenendo che la semplice rimozione delle targhe non ostacola l'identificazione e che la rimozione sarebbe stata fatta per prevenire il furto; (3) violazione degli artt. 56 c.p. e 521 c.p.p. e 598 c.p.p., deducendo che la Corte avrebbe potuto riconoscere d'ufficio il tentativo di riciclaggio anche se non dedotto in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la validità delle valutazioni dei giudici di merito. Sul primo motivo ha ritenuto che le doglianze sulla valutazione della prova attengono al merito e non mostrano una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, perciò non sono utilizzabili in cassazione nella forma prospettata. Sul secondo motivo ha affermato che il riciclaggio è reato a forma libera e che condotte consistenti nell'ostacolare l'identificazione del bene (quali la rimozione e occultamento delle targhe) sono idonee a integrare la fattispecie, ricavandone la consapevolezza dell'imputato dalla dinamica dell'acquisto (sconosciuto, pagamento in contanti, assenza di documenti e modalità di custodia). Sul terzo motivo ha osservato che la censura sul tentativo non era stata dedotta in appello e, comunque, la condotta è stata ritenuta consumata perché l'asportazione e occultamento delle targhe concretamente ostacolava l'identificazione. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Regola i criteri di valutazione dell'attendibilità dei testi; la sua violazione non genera nullità automatica e le doglianze in Cassazione devono essere prospettate come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e).
art. 606 c.p.p. lett. c) ed e)
I motivi di cassazione per violazione di legge (lett. c) non sono idonei a sindacare critiche generiche sulla valutazione della prova: le censure sull'attendibilità vanno inquadrate come vizio di motivazione (lett. e) e richiedono evidenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione.
art. 648-bis cod. pen.
Reato di riciclaggio: la condotta punibile si realizza anche mediante attività che ostacolano l'identificazione della provenienza del bene, senza necessità di una trasformazione materiale del bene.
art. 42 comma 2 cod. pen.
Riferimento alla punibilità e alla responsabilità dell'autore in relazione alla fattispecie principale; nella sentenza è richiamato nel contesto dell'elemento soggettivo del riciclaggio.
art. 56 cod. pen.
Disciplina del tentativo: la Corte rileva che il tentativo di riciclaggio è teoricamente configurabile, ma la qualificazione come tentativo deve essere dedotta in appello se si vuole che la Corte d'appello la valuti; nel caso concreto la condotta è stata ritenuta consumata.
art. 521 comma 1 e art. 598 cod. proc. pen.
Norme processuali relative ai motivi di appello e alla possibilità di dedurre questioni: la Corte evidenzia che questioni non dedotte in appello non possono essere reclamate in cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze sulla valutazione della prova testimoniale sono ammesse solo se il ricorrente dimostra una manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione nella motivazione del giudice di merito; non sono consentite semplici riconsiderazioni del merito.
- Il reato di riciclaggio (art. 648-bis) può configurarsi anche mediante condotte che ostacolano l'identificazione del bene (es. rimozione/occultamento delle targhe), senza che sia necessaria una trasformazione materiale o sostanziale dell'oggetto.
- La rimozione o occultamento dei segni identificativi di un veicolo può essere qualificata come operazione preliminare di 'ripulitura' e costituire elemento probatorio dell'intenzionalità dell'agente rispetto alla provenienza illecita del bene.
- Questioni non sollevate in appello (per es. la prospettazione del tentativo) sono difficilmente valorizzabili in Cassazione; l'omissione in sede d'appello limita gli argomenti disponibili in Cassazione.
- Circostanze come pagamento in contanti, incapacità di identificare il venditore, assenza di documenti e misure di occultamento costituiscono elementi indiziari rilevanti per ritenere la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può tradursi in sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende).
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