Regolamento (UE) 2024/3189
Regolamento (UE) 2024/3189 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione contro la Russia e soggetti collegati all’aggressione contro l’Ucraina, modificando il regolamento (UE) n. 269/2014. La novità centrale è l’introduzione di una deroga specifica per consentire lo svincolo di determinate disponibilità liquide congelate presso depositari centrali di titoli nell’Unione, in presenza di condizioni rigorose e per importi corrispondenti a somme addebitate senza il consenso del depositario. Viene inoltre confermata una deroga già prevista per la vendita e il trasferimento, entro il 30 giugno 2025, di diritti di proprietà indirettamente o direttamente detenuti da persone designate, purché il ricavato resti congelato.
Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 introducendo due nuove deroghe al congelamento di fondi e risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive contro azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione e alle autorità competenti nazionali, nell’esecuzione del regolamento (UE) n. 269/2014. Riguarda in particolare le persone ed entità inserite nell’allegato I del regolamento, con riferimento alle voci numero 92, 694 e 920 della rubrica "Persone" e alla voce 101 della rubrica "Entità" (nonché ad altre entità elencate in tale rubrica per la deroga sui depositari centrali di titoli). L’intervento opera nel contesto delle misure restrittive collegate alla situazione in Ucraina e si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina
Il regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2024 interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione adottato in risposta ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La modifica recepisce l’aggiornamento introdotto a livello PESC dalla decisione (PESC) 2024/3182 e mira ad assicurare un’applicazione uniforme nell’Unione.
Contesto e finalità
Il regolamento (UE) n. 269/2014 attua le misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC. Il legislatore unionale rileva che, in seguito all’aumento in Russia di contenziosi e misure di ritorsione, si è reso opportuno creare un meccanismo derogatorio per i depositari centrali di titoli dell’Unione, al fine di consentire lo svincolo di disponibilità liquide non più dovute a entità designate e di permettere il rispetto degli obblighi giuridici verso i partecipanti.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’intervento riguarda le autorità competenti degli Stati membri chiamate ad applicare il regime di congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014. Le deroghe incidono su:
- persone designate indicate alle voci 92, 694 e 920 della rubrica "Persone" dell’allegato I;
- l’entità di cui alla voce 101 della rubrica "Entità" dell’allegato I, nonché altre entità eventualmente incluse nella medesima rubrica;
- i depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.
Deroga per la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà
Il nuovo testo dell’articolo 6 ter, paragrafo 5 septies, consente alle autorità competenti di autorizzare, a condizioni ritenute appropriate, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati alle persone designate interessate, se:
- i fondi o le risorse sono necessari per la vendita e il trasferimento, entro il 30 giugno 2025, di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tali persone in una persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Unione;
- il ricavato della vendita e del trasferimento viene congelato.
La deroga è quindi limitata sia sul piano soggettivo, sia sotto il profilo temporale, e non comporta la liberazione definitiva delle somme, che restano sottoposte a congelamento.
Deroga per lo svincolo di disponibilità liquide presso depositari centrali di titoli
Il nuovo paragrafo 5 undecies dell’articolo 6 ter introduce una specifica autorizzazione derogatoria per le disponibilità liquide congelate detenute da un depositario centrale di titoli e riconducibili all’entità designata di cui alla voce 101 dell’allegato I, o ad altra entità elencata nella stessa rubrica. L’autorizzazione può essere concessa solo se sono accertate tutte le condizioni previste:
- il depositario centrale di titoli interessato intrattiene uno o più conti con l’entità designata;
- l’entità designata, o altra entità rilevante, intrattiene uno o più conti con il depositario centrale di titoli che detiene le disponibilità da svincolare;
- l’entità designata ha addebitato un importo sul conto o sui conti del depositario centrale di titoli in forza di una legge, decreto, regolamento, decisione giudiziaria o amministrativa, o di altra misura riconducibile direttamente o indirettamente alla Federazione russa, senza previo consenso del depositario;
- il depositario utilizza le disponibilità svincolate per adempiere ai propri obblighi giuridici verso i partecipanti e l’importo svincolato non supera quello addebitato;
- le disponibilità liquide non siano messe a disposizione in violazione dell’articolo 2, paragrafo 2.
Questa disciplina crea un meccanismo di tutela operativa per gli intermediari finanziari interessati da sequestri o addebiti decisi in Russia, mantenendo al contempo il principio del congelamento e il divieto di aggiramento delle misure restrittive.
Ruolo delle autorità competenti nazionali
Le autorizzazioni non operano automaticamente: le autorità competenti degli Stati membri possono concederle solo dopo le verifiche richieste e alle condizioni che ritengono appropriate. Il regolamento conferma così un modello di applicazione decentrata, ma uniformato dal diritto dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Deroga per vendita e trasferimento di diritti di proprietà
L’articolo 6 ter, paragrafo 5 septies, del regolamento (UE) n. 269/2014 è sostituito. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati, oppure la loro messa a disposizione, alle persone indicate alle voci 92, 694 e 920 dell’allegato I, se tali risorse sono necessarie per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tali persone in una persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Unione, e purché il ricavato della vendita/trasferimento resti congelato.
Deroga per lo svincolo di disponibilità liquide presso depositari centrali di titoli
È inserito il nuovo paragrafo 5 undecies all’articolo 6 ter. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di disponibilità liquide congelate detenute da un depositario centrale di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e riconducibili all’entità di cui alla voce 101 della rubrica "Entità" dell’allegato I, o ad altra entità elencata in tale rubrica, se risultano soddisfatte cumulative condizioni: esistenza di conti tra il depositario e l’entità interessata; addebito di un importo sul conto del depositario da parte dell’entità in base ad atti o misure riconducibili direttamente o indirettamente alla Federazione russa e senza previo consenso del depositario; utilizzo delle somme svincolate per adempiere agli obblighi giuridici del depositario verso i partecipanti; importo svincolato non superiore a quello addebitato; rispetto del divieto di messa a disposizione in violazione dell’articolo 2, paragrafo 2.
Competenza delle autorità nazionali e condizioni di autorizzazione
Entrambe le deroghe richiedono un’autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri, che possono stabilire le condizioni ritenute appropriate. Il regolamento conferma dunque un sistema autorizzatorio nazionale, non automatico, per la gestione dei casi derogatori.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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