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Sentenza

Sentenza n. 934/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1039/2019 del 22.02.2019, emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Civile, G.U. Coppola, nel procedimento R.G. n. 1221/2019, depositato il 25.02.2019 e notificato il 20.03.2019; opposto nel giudizio R.G. 2019/7958 e dichiarato provvisoriamente esecutivo il 17.12.2019 mercé ordinanza del Giudice dell’opposizione a d.i. G.U. Turco; notificato munito di formula esecutiva il 23.06.2020; confermato mercé sentenza di rigetto dell’opposizione a d.i. n. 31/2025 pubblicata il 05.01.2025, G.U. Alajmo, successivamente emendata da un errore materiale il 18.04.2025;

Giustizia amministrativa202501808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo relativo al pagamento di corrispettivi, interessi e spese

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, divenuto definitivo e provvisoriamente esecutivo, avente ad oggetto il pagamento di € 314.102,05 oltre IVA, interessi moratori e spese di lite, per il servizio di gestione di un depuratore consortile. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, l’assegnazione di un termine per l’adempimento e l’irrogazione di una penalità di mora. Il Consorzio ha dedotto di trovarsi da tempo in liquidazione, con cronica carenza di risorse: a fronte di un attivo di € 490.854,52 risultavano pignoramenti per € 1.824.054,59. La ricorrente ha sostenuto che le somme versate dagli enti consorziati per il servizio di depurazione costituissero un patrimonio separato, non aggredibile dagli altri creditori, e che il proprio credito fosse assistito da una causa di prelazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare la definitività del decreto ingiuntivo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Consorzio di dare piena e completa esecuzione al titolo. Ha però rigettato la richiesta di nomina del commissario ad acta, richiamando il principio secondo cui, in caso di assenza di effettive disponibilità finanziarie dell’ente, i poteri del commissario possono riguardare soltanto l’adozione dei mandati di pagamento e gli adempimenti formali per lo svincolo delle somme, sicché l’ottemperanza non può produrre il pagamento in mancanza di attivo. Ha rigettato anche la penalità di mora, ritenendo giustificato il mancato adempimento spontaneo dalla situazione di liquidazione e di incapienza dell’ente. La pretesa prelazione della società non è stata riconosciuta nel giudizio di ottemperanza, perché non risultava dal decreto ingiuntivo costituente il titolo; il credito è stato pertanto considerato chirografario. Il TAR ha precisato che la società conserva la facoltà di rivolgersi al giudice ordinario per far valere, eventualmente, una posizione preferenziale rispetto ai creditori pignoratizi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza al titolo; nel caso concreto non giustifica la nomina di un commissario ad acta idoneo a superare l’assenza di disponibilità finanziarie dell’ente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora, che non è stata applicata poiché l’inadempimento spontaneo è dipeso dalla situazione di liquidazione e di incapienza del Consorzio.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 17-ter d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione all’IVA in regime di split payment dovuta sui corrispettivi oggetto del decreto ingiuntivo.

  • art. 551 c.p.c.

    Indicato quale base per la facoltà di adire il giudice ordinario al fine di far valere le ragioni creditorie nella procedura esecutiva.

  • art. 528 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di far valere davanti al giudice ordinario le ragioni in via preferenziale rispetto ai creditori pignoratizi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo definitivo emesso nei confronti di un ente pubblico, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare piena esecuzione al titolo quando sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento.
  • La nomina del commissario ad acta in sede di ottemperanza non consente di superare l’assenza di effettive disponibilità finanziarie dell’ente debitore: i poteri commissariali restano circoscritti agli adempimenti formali e ai mandati di pagamento necessari quando esistano somme disponibili.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il mancato adempimento spontaneo sia concretamente riconducibile alla situazione di liquidazione e all’incapienza finanziaria dell’ente, anziché a un’inerzia elusiva o ingiustificata.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al contenuto del titolo esecutivo: una causa di prelazione non risultante dal decreto ingiuntivo non può essere riconosciuta in quella sede, restando salva la possibilità di farla valere davanti al giudice ordinario competente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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