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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15235/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta da un fideiussore avverso il precetto notificatogli in vista dell’espropriazione forzata di un immobile di sua proprietà, a fronte di un mutuo ipotecario concesso al debitore principale per un importo superiore a 820.000 euro. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione delle norme sul mutuo e sulla nullità del contratto, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la traditio nel mutuo oggetto di causa; (2) violazione delle medesime norme e dell’art. 38 TUB, per avere ritenuto che l’accredito della somma su un deposito cauzionale infruttifero integrasse una effettiva erogazione dei fondi e quindi la traditio; (3) violazione dell’art. 38 TUB e dell’art. 1418 c.c., per avere escluso l’assenza del requisito dell’ipoteca di primo grado, pur essendo l’immobile già gravato da ipoteca di primo grado; (4) violazione dell’art. 38 TUB e delle norme sul mutuo, per avere ritenuto che il mutuo fondiario possa sanare debiti pregressi e che il c.d. mutuo solutorio non sia nullo né configurabile come pactum de non petendo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Richiamando la giurisprudenza nomofilattica più recente delle Sezioni Unite, ha affermato che il contratto di mutuo si perfeziona quando la somma è messa nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche tramite accredito contabile, senza che rilevi la destinazione immediata delle somme a estinguere pregresse esposizioni verso la banca mutuante. Ha inoltre chiarito che il mutuo, anche se solutorio, può valere come titolo esecutivo se ricorrono i requisiti dell’art. 474 c.p.c. Sul terzo motivo ha escluso che sia indispensabile, ai fini della natura fondiaria del credito, la contestualità tra concessione della garanzia e iscrizione ipotecaria, ritenendo sufficiente che il finanziamento a medio-lungo termine sia assistito da ipoteca di primo grado e che la successiva iscrizione costitutiva non muti la natura del credito, in assenza di altra iscrizione di primo grado sul bene. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato per definire il mutuo e il momento perfezionativo del contratto, ritenendo sufficiente la messa a disposizione giuridica della somma.

  • art. 1814 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul mutuo per affermare la nascita dell'obbligo restitutorio in capo al mutuatario.

  • art. 832 c.c.

    Evocato dal ricorrente nel censurare la qualificazione della traditio, ma ritenuto non dirimente rispetto alla disponibilità giuridica della somma.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità del mutuo solutorio e alla pretesa mancanza di elementi essenziali del contratto; la Corte esclude la nullità.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nella censura sul difetto di causa/elementi essenziali del mutuo; la Corte reputa infondato il motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di violazione di legge proposti in cassazione.

  • art. 38 TUB

    Interpretato nel senso che per il credito fondiario occorrono finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado, senza necessità di contestualità temporale tra concessione della garanzia e iscrizione ipotecaria.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il mutuo solutorio, se munito dei requisiti richiesti, può costituire valido titolo esecutivo.

  • art. 2881 c.c.

    Richiamato per spiegare che la successiva iscrizione ipotecaria, in relazione al medesimo credito, non muta la natura fondiaria del credito già erogato.

  • art. 2741 c.c.

    Richiamato incidentalmente nel ragionamento sulla costituzione della garanzia ipotecaria e sulla sua iscrizione.

  • art. 2827 c.c.

    Richiamato per ribadire la natura costitutiva dell'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per attestare la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel contratto di mutuo il perfezionamento e la nascita dell'obbligo di restituzione si verificano quando la somma mutuata è messa nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche mediante accredito contabile, senza necessità di consegna materiale del denaro.
  • La destinazione immediata delle somme a estinguere debiti pregressi verso la banca mutuante non incide sulla validità del mutuo, perché tale destinazione deriva da atti dispositivi distinti e estranei alla fattispecie contrattuale.
  • Il mutuo c.d. solutorio può costituire valido titolo esecutivo, ove ricorrano i requisiti dell'art. 474 c.p.c., anche quando la somma mutuata sia contestualmente vincolata in deposito o pegno irregolari e debba essere svincolata al verificarsi di determinate condizioni.
  • Ai fini del credito fondiario non è necessaria la contestualità temporale tra concessione della garanzia ipotecaria e iscrizione nei registri immobiliari; è sufficiente che il finanziamento a medio-lungo termine sia assistito da ipoteca di primo grado e che non vi siano altre iscrizioni di primo grado sul bene.
  • La successiva iscrizione ipotecaria, quando intervenga sul medesimo credito già erogato, non muta la natura fondiaria del credito se permane il requisito dell'ipoteca di primo grado.
  • In sede di ricorso per cassazione, le censure sulla qualificazione del mutuo e sulla natura del titolo esecutivo sono infondate se contrastano con gli arresti recenti delle Sezioni Unite che riconoscono la validità del mutuo solutorio come mutuo e come titolo esecutivo, nei limiti dei requisiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieMutuoTitolo esecutivoOpposizioni esecutive
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariEstinzione anticipata
IstitutiNullitàOnere della prova

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