Sentenza n. 294/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 247/2024 del 24/09/2024, emessa dal Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Rimini n. 247/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rimini, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, affinché provveda su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, poiché la sentenza del giudice ordinario aveva già previsto il pagamento di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; tale previsione è stata ritenuta misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della decisione, nonché di disporre, su richiesta, la penalità di mora e la nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando la decisione da eseguire prevede già una misura economica ritenuta equa per compensare il ritardo nell'adempimento.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata considerata dal TAR una misura equa anche ai fini della valutazione della penalità di mora nell'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione a una sentenza definitiva consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nella decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, e di fissare un termine per adempiere.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'eventuale inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. non deve essere riconosciuta quando la sentenza da eseguire abbia già previsto interessi o rivalutazione per il periodo compreso tra la maturazione del diritto e la concreta attribuzione, se tale misura è ritenuta equa rispetto al ritardo nell'adempimento.
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