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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33735/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di DOCFA presentate per parti di un impianto di produzione di energia elettrica situate in due Comuni diversi, ha rideterminato il classamento e la rendita includendo nel valore catastale alcune componenti dell'impianto (paratoie passerelle, condotta sifone, tubazione di deflusso e funicolare). La società ha contestato gli atti per difetto di motivazione e per l'illegittima inclusione di tali manufatti nella stima. La CTP ha accolto il ricorso; la CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo motivati gli avvisi solo nei limiti ritenuti sufficienti e soprattutto affermando che quei manufatti fossero scorporabili dalla rendita perché funzionali al processo produttivo della centrale. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 1, comma 1, D.M. 701/1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le note delle relazioni di stima contenevano le ragioni dell'inclusione dei beni; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 e dell'art. 2697 c.c., censurando la qualificazione dei manufatti come impianti esclusi dalla stima, in quanto secondo l'Ufficio essi avrebbero dovuto concorrere alla rendita catastale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la censura investisse un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla concreta funzionalità dei manufatti rispetto al ciclo produttivo della centrale idroelettrica, apprezzamento non rivedibile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto nei termini corretti. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne consegue il rigetto sostanziale del ricorso dell'Agenzia, con condanna alle spese in favore della società controricorrente. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato, richiamando il regime della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato come parametro sul contenuto motivazionale degli avvisi di accertamento; la Corte non ne mette in discussione l'astratta portata, ma non accoglie la censura dell'Ufficio perché il motivo era diretto contro un accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 1, comma 1, D.M. 701/1994

    evocato dalla ricorrente in relazione alla motivazione degli atti catastali; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte considera decisivo l'accertamento in fatto del giudice di merito sulla funzionalità dei manufatti al processo produttivo.

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    norma interpretata nel senso che, dal 1° gennaio 2016, dalla stima catastale dei fabbricati speciali sono escluse le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente integrate o connesse al fabbricato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte osserva che la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato dalla Corte come uno dei possibili veicoli per censurare profili di motivazione/qualificazione in diritto del decisum di merito, ma non utilizzato nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che le questioni sulla precisa individuazione e valutazione delle parti scindibili o autonome dell'impianto integrano questioni di merito, censurabili solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte esclude il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dell'Amministrazione dello Stato ricorrente.

Massime di principio

  • In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la rendita dei fabbricati speciali va determinata escludendo il valore delle componenti impiantistiche che siano funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connesse o infisse al suolo.
  • La verifica se un determinato manufatto sia una componente impiantistica scindibile dal fabbricato, oppure una parte immobiliare autonoma e quindi computabile nella rendita, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • In sede di legittimità, una censura formalmente proposta come violazione di legge non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento fattuale sulla funzionalità dei beni al ciclo produttivo; per sovvertire tale accertamento occorre un corretto vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • Quando il giudice di merito accerta che determinati manufatti integrano e completano l'apparato impiantistico finalizzato alla produzione di energia, essi devono essere esclusi dalla stima catastale se privi di autonomia funzionale rispetto al processo produttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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