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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24121/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale per un reato in materia tributaria, chiedendo in cassazione il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: quanto al 131-bis, sosteneva che la condotta dovesse essere ritenuta di lieve entità; quanto alle attenuanti generiche, contestava il mancato riconoscimento nonostante l'assenza di elementi negativi. La Corte ha però rilevato che la condotta si era protratta per sette mesi e che l'importo indebitamente percepito era pari a euro 3.500, ritenuti elementi incompatibili con la particolare tenuità; ha inoltre richiamato i principi sulla discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti generiche, ritenendo sufficiente la motivazione basata sull'assenza di elementi positivi e sulla gravità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non censurabile in sede di legittimità la valutazione di fatto della Corte territoriale sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, alla luce della durata della condotta e dell'importo indebitamente percepito, nonché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, conforme ai principi consolidati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale disposizione concorsuale/continuativa nel titolo di reato oggetto di condanna

  • art. 7 d.l. 4/2019

    richiamato nel titolo di reato contestato, senza ulteriore specificazione nel testo

  • d.lgs. 74/2000

    richiamato come disciplina di riferimento del reato tributario contestato

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta, per durata e consistenza dell'importo indebitamente percepito, non appare lieve né occasionale

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e la loro concessione rientra nel giudizio discrezionale del merito, con motivazione sufficiente sugli elementi prevalenti

  • art. 133 c.p.

    parametro per la valutazione della gravità del reato e della personalità del reo ai fini di pena e attenuanti

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per la disciplina della sanzione economica conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando, sulla base di una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, la condotta presenti durata apprezzabile e un profitto o vantaggio economico non trascurabile.
  • La motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. può desumersi anche implicitamente dall'argomentazione relativa alla gravità oggettiva del fatto e al grado di colpevolezza, se il giudice richiama in modo coerente i parametri dell'art. 133 c.p.
  • Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato: il loro riconoscimento presuppone elementi positivi, non bastando la sola assenza di elementi negativi o l'incensuratezza.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni singola deduzione difensiva in tema di attenuanti generiche, essendo sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza che ne ostano la concessione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile senza che emergano cause non colpose dell'errore processuale, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati tributariParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

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