Ordinanza n. 878/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di mancato superamento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di punti 27.08 inferiore alla soglia minima di accesso alla prova scritta pari a punti 19,75 inferiore alla soglia minima di accesso alla prova scritta pari a punti 30,74, come risultante dal report analitico individuale della prova preselettiva rilasciato dall'Amministrazione; b) del provvedimento recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta della predetta procedura concorsuale, nel quale è esclusa la ricorrente, come pubblicato dall'Amministrazione all'esito della prova preselettiva (prot. 58754 del 19.12.2025), nonché delle successive integrazioni e/o rettifiche del medesimo elenco, come da atti successivamente adottati e allegati in giudizio (prot. 58996 in pari data); nonchè ulteriore avviso di “integrazione elenco ammessi prove scritte” del 30.12.2025; c) dei verbali della Commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova preselettiva, nella parte in cui hanno individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. 4, 11,12, 15,16,19, 30, 34, 36, 53 e 54, con conseguente attribuzione della penalizzazione alla ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale, successivo, collegato e comunque connesso ai provvedimenti sopra specificamente indicati, ivi inclusi, ove occorra: - gli atti di approvazione degli esiti della prova preselettiva; - gli atti di formazione e approvazione della graduatoria della preselettiva; - gli atti organizzativi e applicativi che precludono alla ricorrente la partecipazione alla prova scritta del 19 e 20 gennaio 2026, nella parte in cui ledono la posizione giuridica soggettiva della ricorrente, con riserva di ulteriori motivi e integrazioni all'esito dell'acquisizione completa degli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova preselettiva e conseguente esclusione dalla prova scritta del concorso pubblico per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui le è stato attribuito, all'esito della prova preselettiva, un punteggio inferiore alla soglia necessaria per l'ammissione alla prova scritta, nonché l'elenco degli ammessi, i verbali della commissione esaminatrice e del soggetto incaricato della gestione della prova, nella parte relativa all'individuazione delle risposte esatte ai quesiti nn. 4, 11, 12, 15, 16, 19, 30, 34, 36, 53 e 54 e alla conseguente penalizzazione. Sono stati inoltre impugnati gli atti di approvazione degli esiti e della graduatoria della preselettiva e gli atti organizzativi che impedivano la partecipazione alle prove scritte, con riserva di ulteriori motivi dopo l'acquisizione completa degli atti. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze non presentassero adeguati profili di fondatezza, anche considerando il numero dei quesiti contestati e la non prossimità del punteggio conseguito dalla ricorrente rispetto alla soglia richiesta per il superamento della preselettiva. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non emergeva un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la prova scritta si era già svolta e, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, sarebbe stato ancora possibile disporre prove suppletive o altre misure ripristinatorie. La liquidazione delle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata alla definizione del merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare amministrativa, con particolare riferimento alla plausibilità delle doglianze e al pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione di numerosi quesiti di una prova preselettiva non determina di per sé la sussistenza del fumus boni iuris: il giudice può valutare complessivamente la consistenza delle doglianze e la distanza del punteggio del candidato dalla soglia di ammissione.
- Il periculum in mora può essere escluso quando la prova successiva si sia già svolta, qualora l'eventuale accoglimento nel merito consenta ancora l'adozione di prove suppletive o di altre misure ripristinatorie idonee a reintegrare la posizione del candidato.
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