Sentenza n. 2700/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della Sentenza N. 332/2025 del Tribunale di Pavia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 332/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 332/2025, notificata il 28 maggio 2025 e divenuta definitiva. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza del giudice ordinario. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che la pretesa economica risultava documentata e che l'Amministrazione non aveva provato o allegato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario operi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e concluda l'incarico entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997.
- Quando una sentenza passata in giudicato riconosce al privato una somma determinata e l'amministrazione non allega né documenta l'avvenuto adempimento, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine prefissato, detraendo gli eventuali pagamenti già eseguiti.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato per l'adempimento e all'istanza del creditore.
- Le funzioni di commissario ad acta, se affidate a un dirigente pubblico nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e della gestione della spesa pubblica, non comportano il riconoscimento di uno specifico compenso.
Come è indicizzato
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