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Sentenza

Sentenza n. 4063/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Veneto, Sez. III, n. 3044 del 24 dicembre 2024 (non notificata), nella parte in cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. n. 53668/23 GC/MP/sf prot. del 17 novembre 2023, recante «Impianti pubblicitari collocati su viabilità di competenza di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. Vostre istanze di rinnovo autorizzazioni. Diniego».

Giustizia amministrativa202501897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo delle autorizzazioni per impianti pubblicitari e segnali direzionali e territoriali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva qualificato cinque impianti come cartelli pubblicitari e aveva ritenuto legittimo il diniego per tali impianti. Sono stati dedotti: l’erronea qualificazione di due segnali recanti la denominazione commerciale “Interspar” come cartelli pubblicitari, nonostante fossero stati classificati come segnali direzionali o territoriali anche dall’amministrazione; l’illegittima applicazione del divieto assoluto previsto per la pubblicità lungo autostrade e strade extraurbane principali; l’omessa valutazione individuale della pericolosità dei singoli impianti; il difetto di istruttoria e motivazione sull’incremento del traffico, riferito genericamente alle tratte autostradali e non alla specifica strada extraurbana secondaria interessata dai cartelli; l’assimilazione della strada provinciale a un raccordo autostradale per la sola vicinanza all’autostrada; nonché la contraddittorietà della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto carente la motivazione sull’istruttoria per i segnali direzionali, ma non per i cartelli pubblicitari, benché il diniego fosse fondato sui medesimi presupposti.

La decisione

L’appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha distinto il regime dei cartelli pubblicitari da quello dei segnali turistici e di territorio. Ha ritenuto che i due impianti recanti l’indicazione “Interspar” fossero segnali di territorio ai sensi dell’art. 134 del regolamento del codice della strada, rilevando che la mera indicazione della denominazione commerciale non conferisce natura pubblicitaria al segnale. Poiché l’amministrazione li aveva qualificati come segnali stradali, il TAR non avrebbe potuto riqualificarli come cartelli pubblicitari senza specifica motivazione e in contrasto con il provvedimento impugnato. Quanto ai tre cartelli certamente pubblicitari, il divieto assoluto dell’art. 23, comma 7, del codice della strada non era applicabile, perché gli impianti erano collocati sulla SP 38, strada extraurbana secondaria, e non risultava provato che fossero visibili dall’autostrada. La mera vicinanza alla sede autostradale non consente di qualificare la strada provinciale come raccordo autostradale. L’autorizzazione restava subordinata alla verifica concreta della non pericolosità, da svolgersi sulla base delle caratteristiche del cartello e della specifica ubicazione. Tale verifica è stata ritenuta illegittima per difetto di istruttoria e motivazione: l’amministrazione aveva richiamato genericamente un incremento del traffico superiore al 10% sulle tratte autostradali, senza dati probanti e senza riferirsi ai flussi della SP 38. Inoltre, il medesimo fondamento motivazionale era stato utilizzato per tutti gli impianti; pertanto, il vizio già riconosciuto dal TAR per i segnali direzionali doveva essere esteso anche ai cartelli pubblicitari. La sentenza di primo grado è stata riformata nella parte impugnata e il provvedimento di diniego è stato annullato integralmente, con salvezza della riedizione del potere amministrativo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, d.lgs. 285/1992

    dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione

    La valutazione della pericolosità dei cartelli pubblicitari deve essere concreta e riferita alle caratteristiche del singolo impianto e alla specifica conformazione e ubicazione del tratto stradale, considerando, ove rilevante, le effettive condizioni del traffico.

  • art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992

    L’installazione della pubblicità lungo o in vista delle strade richiede l’autorizzazione dell’ente proprietario o del gestore, previa verifica della compatibilità con la sicurezza della circolazione.

  • art. 23, comma 7, d.lgs. 285/1992

    Il divieto assoluto di collocazione dei cartelli pubblicitari opera lungo e in vista di itinerari internazionali, autostrade, strade extraurbane principali e relativi accessi; non si estende a una strada extraurbana secondaria per la sola vicinanza a un’autostrada.

  • art. 39, d.lgs. 285/1992

    I segnali turistici e di territorio rientrano nella segnaletica stradale di direzione e sono assoggettati a un regime distinto da quello dei cartelli pubblicitari.

  • art. 134, d.P.R. 495/1992

    I segnali turistici e di territorio possono contenere indicazioni industriali, artigianali, commerciali e territoriali; i segnali relativi ad attività commerciali possono essere collocati se l’ente proprietario riconosce la loro utilità e se non compromettono la sicurezza e l’efficacia della restante segnaletica.

  • art. 136, d.P.R. 495/1992

    I segnali contenenti indicazioni di servizi utili possono essere collocati senza limitazioni derivanti dalla tipologia della strada, nel rispetto delle prescrizioni sulla loro configurazione e localizzazione.

Massime di principio

  • La mera presenza del nome o del simbolo di un’attività commerciale su un impianto non ne determina automaticamente la natura pubblicitaria: occorre verificare la funzione concreta dell’impianto, distinguendo la comunicazione promozionale dalla segnaletica turistica, territoriale o di direzione.
  • Il divieto assoluto di installazione dei cartelli pubblicitari previsto per autostrade e strade extraurbane principali non può essere esteso a una strada extraurbana secondaria in ragione della sola vicinanza fisica all’autostrada; l’assimilazione a un raccordo autostradale richiede che si tratti effettivamente di una giuntura tra strada e autostrada.
  • Il giudizio tecnico-discrezionale sulla pericolosità di un cartello pubblicitario deve essere preceduto da un’istruttoria concreta e individualizzata, riferita alle dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione dell’impianto, nonché alle caratteristiche effettive del tratto stradale interessato.
  • Un diniego fondato sull’incremento del traffico deve indicare elementi concreti e pertinenti rispetto alla specifica strada sulla quale l’impianto è collocato; dati relativi a una diversa tipologia di strada, come le tratte autostradali limitrofe, non sono sufficienti a motivare la pericolosità del manufatto.
  • Quando un provvedimento di diniego utilizza il medesimo presupposto motivazionale per una pluralità di impianti, il vizio di difetto di istruttoria o motivazione accertato con riferimento a una categoria di impianti può investire l’intero provvedimento, se l’amministrazione non ha svolto valutazioni autonome e specifiche per ciascuna categoria e ubicazione.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàMotorizzazione e veicoliMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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