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Sentenza

Sentenza n. 5760/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato pratica -OMISSIS- emesso dalla Prefettura U.T.G. di Napoli in data 10/10/2025 notificato al ricorrente a mezzo pec presso il difensore in pari data.

Giustizia amministrativa202507375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 10 ottobre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino srilankese, era entrato regolarmente in Italia il 15 ottobre 2023 in forza del visto ottenuto sulla base del nulla osta rilasciato il 2 maggio 2023 nell'ambito della procedura del decreto flussi 2021. La datrice di lavoro originaria aveva cessato l'attività il 16 dicembre 2024 ed era stata cancellata dal Registro delle imprese il 24 dicembre 2024, rendendo impossibile perfezionare il rapporto programmato. Il lavoratore aveva reperito una nuova occupazione, documentata da un contratto intermittente del 18 febbraio 2025 e da un contratto a tempo parziale del 28 marzo 2025, e aveva rappresentato tali circostanze alla Prefettura prima della revoca, chiedendo un titolo per attesa occupazione o la considerazione del nuovo datore. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione, violazione dei principi di buona e corretta amministrazione e del termine di cui all'art. 21-nonies l. 241/1990, nonché omessa applicazione dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998: la mancata conclusione del rapporto originario sarebbe dipesa dalla cessazione dell'impresa, non imputabile al lavoratore, e la Prefettura avrebbe dovuto valutare il rilascio del permesso per attesa occupazione o il subentro del nuovo datore, considerando anche l'occupazione sopravvenuta. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e violazione dei principi di buona amministrazione e dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, sostenendo che non potevano essergli imputate carenze documentali relative alla sfera esclusiva del datore ormai cessato e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare le alternative occupazionali. La Prefettura ha opposto l'inerzia del lavoratore, l'assenza dei presupposti per il permesso per attesa occupazione o per il subentro e la posteriorità della nuova occupazione rispetto all'atto; il giudice ha accertato, invece, che la nuova attività lavorativa esisteva ed era stata comunicata nel procedimento prima della revoca.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca, ritenendo assorbente il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione. La Prefettura non poteva limitarsi a rilevare la mancata produzione di documenti riferibili al datore originario e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno: doveva esaminare concretamente la cessazione dell'impresa, la non imputabilità al lavoratore della mancata formalizzazione del rapporto originario, la sua buona fede e, soprattutto, la nuova occupazione effettiva già conseguita e tempestivamente rappresentata prima dell'adozione dell'atto. La motivazione non si era confrontata realmente con tale sopravvenienza, né il richiamo all'abbandono ingiustificato della procedura era sostenibile alla luce della cessazione e cancellazione della datrice. Il TAR non ha stabilito che debba necessariamente essere rilasciato il permesso per attesa occupazione o autorizzato il subentro: ha ordinato alla Prefettura di riesaminare la posizione con una valutazione concreta e aggiornata e con espressa considerazione delle sopravvenienze favorevoli. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    L’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 disciplina il procedimento di ingresso per lavoro subordinato e prevede che il nulla osta possa essere revocato, tra l’altro, quando il contratto di soggiorno non sia trasmesso nel termine di legge, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.

    La revoca per mancata trasmissione del contratto di soggiorno deve considerare l'eventuale forza maggiore o non imputabilità del ritardo al lavoratore; la posizione del lavoratore non può essere valutata in modo meramente automatico.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il medesimo testo normativo esprime, inoltre, un principio di tutela della posizione del lavoratore straniero, escludendo che la perdita del posto di lavoro determini automaticamente il venir meno della possibilità di permanenza sul territorio nazionale e imponendo comunque una valutazione non meramente meccanica della fattispecie, specie quando siano sopravvenuti elementi nuovi e favorevoli.

    La tutela del lavoratore straniero richiede una valutazione concreta e non automatica della sua posizione, con riguardo agli elementi nuovi e favorevoli sopravvenuti; nel caso specifico, il giudice ha ritenuto decisiva l'omessa considerazione dell'occupazione acquisita prima della revoca.

Massime di principio

  • Quando, prima dell'adozione della revoca del nulla osta, il lavoratore straniero documenta e rappresenta all'Amministrazione una nuova occupazione effettiva, l'Amministrazione deve valutarla concretamente e motivare sulla sua rilevanza ai fini della definizione della procedura; non è sufficiente arrestarsi alla mancata produzione di documenti riferibili al datore originario o alla mancata formalizzazione del rapporto inizialmente programmato.
  • Nel valutare la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro originario, l'Amministrazione deve considerare se essa sia riconducibile alla cessazione documentata dell'attività del datore e, quindi, non imputabile al lavoratore, nonché gli elementi che depongono per la sua buona fede e condotta collaborativa.
  • L'omessa valutazione di una sopravvenienza lavorativa favorevole, già esistente prima della revoca e ritualmente rappresentata nel procedimento, integra difetto di istruttoria e di motivazione e può comportare l'annullamento dell'atto, con obbligo di riesame senza che ciò implichi necessariamente il rilascio di uno specifico titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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