Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25308/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato, in fase di esecuzione, chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra due sentenze irrevocabili che lo avevano condannato per due distinte detenzioni e cessioni di sostanze stupefacenti di lieve entità, entrambe consumate a Corigliano Rossano nel 2022 e aventi ad oggetto marijuana in quantitativi analoghi. Il Tribunale di Castrovillari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ritenendo che i fatti non fossero stati programmati ab origine, valorizzando la diversità delle modalità esecutive, l'arresto in flagranza intervenuto per il primo episodio e la successiva commissione del secondo reato, letti come indice di mera proclività a delinquere e non di un unico disegno criminoso. Con il ricorso per cassazione la difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che l'arresto e la condanna sopravvenuti tra i due fatti non determinano automaticamente l'interruzione della continuazione, che il giudice deve procedere a una valutazione globale e non frazionata degli indici sintomatici, e che nel caso concreto la vicinanza temporale, l'identità del reato e le identiche modalità attuative deponevano per la prosecuzione di un programma delittuoso già ideato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo dedotto. Ha affermato che, per riconoscere la continuazione in sede esecutiva, occorre un concreto accertamento della sostanziale unicità del disegno criminoso, desumibile da elementi oggettivi relativi a tempi, modalità, omogeneità e contesto dei fatti; la mera ricaduta nel reato, l'abitualità o una generica tendenza a delinquere non bastano. Nel caso esaminato, la motivazione del giudice dell'esecuzione è stata giudicata logica e sufficiente, perché aveva escluso la preesistenza di una programmazione unitaria e aveva valorizzato, senza ricorrere a un automatismo, l'interruzione costituita dall'arresto e l'assenza di altri indici decisivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede una preventiva e sostanziale unicità del disegno criminoso, almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente la semplice reiterazione di reati o una generica propensione a delinquere.

  • art. 671 c.p.p.

    In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione può essere chiesto, ma l'accertamento è di fatto e deve essere sorretto da elementi concreti; non può fondarsi sul dubbio circa l'esistenza del medesimo disegno criminoso.

  • art. 73, co. 4, D.P.R. n. 309/1990

    È la disposizione incriminatrice applicata nelle due condanne oggetto della richiesta di continuazione, relative a fatti di detenzione/spaccio di marijuana di lieve entità.

  • art. 73, co. 4, D.P.R. n. 309/1990

    È la disposizione incriminatrice applicata nelle due condanne oggetto della richiesta di continuazione, relative a fatti di detenzione/spaccio di marijuana di lieve entità.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare in concreto se le diverse violazioni siano espressione di una preordinazione unitaria, desumendola da indici obiettivi quali la vicinanza temporale, le modalità esecutive, l'omogeneità delle condotte e le condizioni di tempo e luogo.
  • La continuazione non coincide con una generica tendenza a delinquere o con la ricaduta nel reato: serve un programma criminoso già concepito, almeno nelle sue linee essenziali, prima della commissione del primo fatto.
  • Non è necessario che il piano delittuoso sia dettagliato in ogni particolare; è sufficiente che sia individuabile una programmazione iniziale di una pluralità di condotte orientate al medesimo fine concreto e specifico.
  • In sede di esecuzione, l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere riconosciuto sulla base del solo dubbio o di una mera possibilità, perché il riconoscimento della continuazione incide sulla stabilità del giudicato quanto al trattamento sanzionatorio.
  • La valutazione sulla continuazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.