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Sentenza

Sentenza del 26/08/2021 n. 3958 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Violazioni Tributarie e Sanzioni - Immobile soggetto contribuente - Assoggettamento sequestro temporaneo - Sospensione versamento Imu - Rileva - Omesso versamento - Presupposto sanzionatorio - Esclusione - Dissequestro immobile - Ente locale - Avviso accertamento - Avvenuta notifica - Rileva - Scadenza pagamento Imu - Termine ultimo - Omessa indicazione - Rileva - Sanzione irrogabile - Presupposti applicativi - Omessa indicazione - Ragioni giuridiche - Omessa indicazione - Illegittimità sanzioni irrogate - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto illegittime le sanzioni IMU imposte, in quanto l'atto impositivo notificato dopo il dissequestro non era adeguatamente motivato né conteneva l'indicazione del termine ultimo per il pagamento, elementi necessari per configurare i presupposti applicativi delle sanzioni. Ne consegue l'annullamento/illegittimità delle sanzioni irrogate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato le sanzioni relative all'IMU applicate dopo il dissequestro dell'immobile. L'immobile era stato temporaneamente assoggettato a sequestro, con conseguente sospensione dell'obbligo di versamento dell'IMU; successivamente, al momento del dissequestro, il Comune ha notificato un avviso di accertamento che non indicava il termine ultimo per provvedere al pagamento tempestivo né esplicitava adeguatamente le ragioni giuridiche e i presupposti applicativi alla base dell'irrogazione delle sanzioni.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/11, art. 51

    L'articolo è richiamato in relazione agli effetti del sequestro sull'immobile: il temporaneo assoggettamento a sequestro comporta effetti rispetto agli obblighi tributari (sospensione del versamento IMU) fino al dissequestro.

  • l. 212/00, art. 7

    L'art. 7 (norme sulla motivazione degli atti tributari/diritti del contribuente) è interpretato nel senso che l'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato; la mancata indicazione del termine e delle ragioni giuridiche ne compromette la validità motivazionale.

  • d.lgs. 471/97, art. 13, comma 1

    L'art. 13, comma 1 si riferisce ai presupposti per l'applicazione delle sanzioni per omesso versamento; la sua applicazione richiede che l'atto contenga elementi che dimostrino il rispetto dei presupposti (es. termine di pagamento non assolto), mancanti nell'avviso contestato.

Massime di principio

  • Il temporaneo sequestro di un immobile può sospendere l'obbligo di versamento dell'IMU; pertanto, non possono essere legittimamente irrogate sanzioni per il periodo di sospensione senza una chiara valutazione del periodo coperto dal sequestro.
  • Al momento del dissequestro, qualsiasi avviso di accertamento relativo a imposte sospese deve indicare esplicitamente il termine ultimo per il pagamento e motivare compiutamente le ragioni giuridiche e i presupposti applicativi delle sanzioni; la mancanza di tali indicazioni rende l'atto carente e le sanzioni illegittime.
  • La motivazione dell'atto impositivo non è formale: deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'imposizione delle sanzioni, inclusa la dimostrazione della ragione per cui la sospensione non impedirebbe l'applicazione delle stesse.
  • In situazioni simili il contribuente può impugnare le sanzioni contestando la carenza di motivazione e l'omessa indicazione del termine di pagamento; gli enti locali, invece, devono assicurarsi di inserire nell'avviso tutte le informazioni necessarie per evitare l'annullamento delle sanzioni.

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