Sentenza del 25/08/2021 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Savona
Riscossione e misure cautelari - ingiunzione di pagamento - rideterminazione delle sanzioni in misura unica ex art.12 D.Lgs.472/1997 - motivazione - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n. 0048195/2019 relativa alla tassa rifiuti anni 2011-2016 per (i) presunta nullità/inesistenza della notificazione (PEC vs forme tradizionali), (ii) mancanza di firma digitale e attestazione di conformità sull'allegato notificato via PEC, (iii) omessa motivazione e mancata indicazione dei calcoli relativi alla quantificazione delle sanzioni rideterminate in misura unica ai sensi dell'art.12 D.Lgs. 472/1997 e (iv) violazione del giudicato formatosi con la sentenza CTP n.95/2018, atteso che il Comune avrebbe applicato aumenti e criteri non conformi alla sentenza e a norme di rango superiore e/o a delibere comunali successive.
La decisione
Ricorso parzialmente accolto. La Commissione ha ritenuto irrilevanti le eccezioni sulla nullità della notifica e ha affrontato il merito. Ha ritenuto l'ingiunzione carente di motivazione e di adeguata esposizione dei calcoli relativi alla rideterminazione delle sanzioni richieste in esecuzione del giudicato, nonché violata la sentenza CTP n.95/2018 perché il Comune ha applicato criteri normativi (delibere comunali successive) non pertinenti e ha operato aumenti non giustificati. La Commissione ha proceduto essa stessa a rideterminare le sanzioni in applicazione dell'art.12 D.Lgs.472/1997 e dei criteri di gravità e ragionevolezza (art.7 e principi di delega), fissandole in complessivi € 12.098,54. Le spese di lite sono compensate per 1/3, con residuo 2/3 a carico del Comune, liquidato in € 1.800,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 12 D.Lgs. 472/1997
Alla stessa sanzione (la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio)...
Disciplina il 'cumulo giuridico' per più violazioni connesse: si applica la sanzione relativa alla violazione più grave aumentata tra il 25% ed il 200%; l'aumento deve essere calcolato sul parametro normativo vigente nell'anno d'imposta e motivato concretamente.
art. 7 D.Lgs. 472/1997 (c.1 richiamato)
nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonche' alla sua personalita' o alle condizioni economiche e sociali.
Occorre valutare la gravità, eventuali attenuanti/azioni riparatorie e condizioni personali/economiche per graduare l'aumento previsto dall'art.12.
art. 3 D.Lgs. 472/1997
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione
Principio di legalità che esclude l'applicazione di norme o delibere successive al periodo delle violazioni per aumentare sanzioni; impedisce al Comune di applicare delibere comunali posteriori agli anni oggetto di contestazione.
art. 60 DPR 600/1973 (modificato)
Norma che disciplina la notificazione degli atti tributari; dalla modifica introdotta (art.7-quater c.6 D.L.193/2016) è ammessa la notificazione via PEC per atti impositivi a decorrere da data normativa, circostanza che il giudice ha ritenuto rafforzare la validità della notifica via PEC nel caso concreto.
R.D. 639/1910 art. 2
Prevede forme tradizionali di notifica (ufficiale giudiziario/usciere); la difesa ha invocato tale norma, ma il giudice ha ritenuto prevalente l'ammissione della PEC per gli atti tributari alla luce delle modifiche legislative e della giurisprudenza.
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) art.20 c.1-bis e art.22 c.2-3
Regolamentano firme digitali e conformità dei documenti informatici; il giudice ha ritenuto che l'assenza di firma digitale sul PDF notificato non fosse decisiva ove il documento sia riconducibile all'ente impositore e la notificazione abbia prodotto il suo effetto (ricezione da parte del destinatario).
Delibera Consiglio Comunale n.43/2018 (Comune)
Atto amministrativo comunale richiamato dal Comune per giustificare maggiorazioni; il giudice ha ritenuto tale delibera non applicabile perché posteriore alla sentenza e/o al periodo delle violazioni e comunque non sostitutiva della normativa statale di rango superiore.
Delibera CC n.29 del 24.4.1998 (art.6 c.1 richiamato dal Comune)
"per l'omessa dichiarazione o denuncia si applica la sanzione pari al 150% del tributo dovuto"
La delibera comunale invocata prevedeva percentuali di sanzione, ma il giudice ha escluso che potesse legittimare le maggiorazioni applicate retroattivamente e in contrasto con il giudicato e la normativa statale.
Massime di principio
- Quando un ente locale esegue una sentenza che dispone la rideterminazione delle sanzioni ex art.12 D.Lgs.472/1997, l'atto esecutivo (es. ingiunzione) deve contenere motivazione congrua e la chiara indicazione dei calcoli effettuati (sanzione base per ciascun anno, scelta dell'anno più grave, percentuale di aumento applicata e sua giustificazione).
- Non è consentito applicare norme o delibere comunali entrate in vigore dopo il periodo delle violazioni o dopo la sentenza cui si deve dare esecuzione, per aumentare retroattivamente la sanzione: vige il principio di legalità.
- La notificazione via PEC di atti impositivi è valida a seguito delle modifiche normative (es. DPR 600/1973 e successive), pertanto l'opposizione alla notificazione basata solo sulla forma (PEC vs R.D.639/1910) è spesso infondata, salvo specifiche irregolarità di forma che impediscano l'identificazione dell'ente o la ricezione.
- L'assenza di firma digitale su un PDF notificato non determina automaticamente la nullità quando il documento sia riconducibile all'ente e la notificazione abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia è buona prassi per l'amministrazione utilizzare documenti firmati digitalmente e attestati di conformità.
- La motivazione dell'atto impositivo non può essere 'integrata' dall'ente in sede processuale con giustificazioni ex post: il contenuto probatorio e motivazionale dell'atto deve risultare dall'atto stesso. In mancanza, il giudice può procedere alla rideterminazione sostitutiva.
- Se l'ente omette di rispettare il giudicato o applica criteri non conformi, il giudice tributario può autonomamente determinare la sanzione conforme ai criteri normativi e giurisprudenziali (gravità, comportamento riparatorio, condizioni economiche) e applicare il cumulo giuridico previsto dall'art.12.
- Nella ipotesi di più violazioni connesse, va applicato il cumulo giuridico: si prende la sanzione relativa alla violazione più grave e su quella si applica l'aumento (fra 25% e 200%), con adeguata motivazione della misura scelta.
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