Sentenza n. 300/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Verde e Ambiente, Area Energia e Clima - Unità Agenti Fisici, prot. 09/09/2022.0468058.U., notificato in data 9 settembre 2022; del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Verde e Ambiente, Area Energia e Clima - Unità Agenti Fisici, prot. 26/07/2022.0405002.U.; della relazione tecnica di ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano e Monza Brianza - U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali del 27 giugno 2022; di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi inclusa la nota del Comune di Milano, Direzione Verde e Ambiente, Area Energia e Clima - Unità Agenti Fisici, prot. 27/05/2022.0185295, di comunicazione di avvio del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che vietava l'utilizzo del plateatico esterno del pubblico esercizio dalle ore 22:00 alle ore 06:00 per il superamento dei valori limite differenziali di immissione acustica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti del Comune di Milano, la relazione tecnica di ARPA Lombardia e gli atti connessi relativi all'accertato superamento dei valori limite differenziali di immissione acustica, chiedendo l'annullamento del divieto di utilizzare il plateatico esterno del pubblico esercizio nelle ore notturne. Il Comune si è costituito opponendosi al ricorso. L'istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 1244 del 26 ottobre 2022, che aveva qualificato il ricorso come radicalmente infondato. Nel corso del giudizio, il Comune ha revocato il provvedimento impugnato e la ricorrente ha dichiarato, per tale sopravvenienza, di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ragione della revoca del provvedimento impugnato e della dichiarazione della ricorrente. La revoca ha eliminato l'interesse attuale alla pronuncia di annullamento. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti, poiché non erano state svolte ulteriori difese sostanziali; è stata invece confermata la condanna alle spese della fase cautelare, pari a 1.000 euro oltre accessori di legge, già disposta con l'ordinanza n. 1244 del 26 ottobre 2022.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, per sopravvenuto difetto di interesse, non è più necessaria una decisione sulla domanda proposta.
Massime di principio
- La sopravvenuta revoca dell'atto impugnato, accompagnata dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenienza che determina l'improcedibilità del ricorso non comporta necessariamente la caducazione delle statuizioni sulle spese già adottate nella fase cautelare; il giudice può confermarle e compensare le spese della fase di merito in ragione dell'assenza di ulteriori difese sostanziali.
Come è indicizzato
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