Cassazione Penale, Sentenza n. 00554/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il tribunale di sorveglianza di Sassari aveva autorizzato un colloquio visivo/audiovisivo, da svolgersi con le ordinarie cautele, tra Domenico (sottoposto a regime 41-bis) e il fratello Paolo (detenuto in altro istituto). Il ricorrente (Amministrazione penitenziaria/Casa circondariale) ha impugnato sostenendo, nei principali profili: 1) il Tribunale avrebbe accordato un'autorizzazione di carattere generale e non la sola autorizzazione per un singolo colloquio, mancando così l'interesse e il requisito del pregiudizio attuale; 2) il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato e motivato il parere contrario della D.D.A., che indicava esigenze di ordine, sicurezza e prevenzione dei reati ostative al colloquio; 3) la motivazione del Tribunale (basata sull'assenza di criticità nei precedenti colloqui) sarebbe insufficiente e non avrebbe affrontato la questione dell'ammissibilità dei colloqui tra detenuti sottoposti al medesimo regime 41-bis; 4) il Tribunale avrebbe contraddetto la circolare D.A.P. 2/10/2017 e la giurisprudenza rilevante che impongono di valorizzare il parere della D.D.A.; 5) l'obbligo di registrazione non elimina il rischio comunicativo, perché i detenuti potrebbero usare linguaggio criptico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che, in linea di principio, il detenuto sottoposto al regime 41-bis può essere autorizzato ad avere colloqui (anche audiovisivi) con familiari anch'essi detenuti, purché sussistano cautele e un bilanciamento tra diritti e esigenze di sicurezza. La Corte ha richiamato l'obbligo per la Direzione dell'istituto di acquisire il parere non vincolante della D.D.A. e di considerarlo nella valutazione, come previsto dalla circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017. Tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente valutato il parere della D.D.A., trovandolo vago e privo di elementi concreti e pregnanti capaci di sconsigliare il colloquio; ha inoltre valorizzato che nei precedenti 27 colloqui videoregistrati (settembre 2016 - novembre 2023) non erano emerse criticità. Per tali ragioni la Cassazione ha ritenuto non fondata la censura e ha respinto il ricorso, lasciando inalterata l'ordinanza che autorizzava il colloquio, da svolgersi con le cautele indicate.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Il regime differenziato non esclude in via di principio colloqui con familiari detenuti, ma impone limiti e cautele; i colloqui tra detenuti sottoposti a 41-bis richiedono una specifica valutazione e misure di controllo per tutelare ordine e sicurezza
art. 69 ord. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine ai presupposti del reclamo e dell'interesse a ricorrere; la Corte ha ribadito l'esigenza di concreto pregiudizio e interesse quando si contestano provvedimenti restrittivi
art. 1 e art. 35 ord. pen.
Richiamati in contestazione generale dell'operato del Tribunale; la sentenza sottolinea l'esigenza di contemperare diritti e esigenze di sicurezza disciplinate dall'ordinamento penitenziario
Circolare Dipartimentale D.A.P.
2 ottobre 2017, art. 16.2
Stabilisce che per richieste di colloqui telefonici o analoghi tra detenuti 41-bis e altri detenuti la Direzione debba acquisire il parere non vincolante della competente D.D.A., generalmente accogliendo le richieste salvo che il parere non evidenzi concreti e rilevanti elementi ostativi; il parere deve essere considerato nella decisione
art. 416-bis cod. pen.
Richiesto nel contesto fattuale per qualificare il ruolo criminale (leadership) del detenuto; tale qualificazione incide sulla valutazione del rischio che il colloquio possa servire a impartire direttive
d.P.R. 309/1990
Richiamato in relazione alla condanna del fratello Paolo per reati di droga; utilizzato per valutare il profilo di rischio connesso ai colloqui tra i detenuti
Massime di principio
- Il detenuto sottoposto a regime 41-bis può, in linea di principio, essere autorizzato a colloqui audiovisivi anche con familiari detenuti, ma l'autorizzazione richiede un bilanciamento concreto tra diritto alla relazione familiare e esigenze di ordine e sicurezza
- La Direzione dell'istituto deve acquisire il parere non vincolante della D.D.A. (come previsto dalla circolare D.A.P. 2/10/2017) e considerarlo adeguatamente nella decisione; l'omissione o la valutazione meramente formale del parere può essere censurata
- Il giudice (Tribunale di sorveglianza) che autorizza un colloquio deve motivare valutando la concretezza degli elementi di rischio; motivazioni basate su valutazioni generiche o velleitarie possono essere respinte, mentre l'assenza di elementi concreti e la prova di precedenti colloqui senza criticità sono rilevanti a favore dell'autorizzazione
- L'autorizzazione dovrebbe essere circoscritta (es. singolo colloquio con cautele) e non confondere un permesso limitato con una autorizzazione generale o illimitata
- La registrazione del colloquio è una misura di cautela utile ma non assoluta: la valutazione del rischio deve considerare anche la possibilità di linguaggio criptico e altri mezzi di elusione, valutati caso per caso
- La presenza di un ruolo apicale o la gravità delle imputazioni (es. associazione di tipo mafioso) aumentano il profilo di rischio e giustificano maggiore scrutinio e motivazioni concrete per negare il colloquio
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