Cassazione Penale, Sentenza n. 28254/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il giudice di pace aveva condannato l'imputato alla pena pecuniaria di euro 3.500 per il reato di permanenza illegale nel territorio dello Stato, ritenendo che, dopo il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno conseguente all'emersione del lavoro irregolare, l'imputato si fosse consapevolmente trattenuto in Italia senza titolo. Il ricorso deduceva: 1) erronea applicazione dell'art. 10-bis d.lgs. 286/1998, perché alla data del fatto l'imputato era ancora in una posizione amministrativa sub iudice, avendo presentato domanda di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020, con effetti sospensivi sulla configurabilità dell'irregolarità; 2) vizio di motivazione per l'omessa valutazione della domanda di rinnovo del permesso, della procedura di emersione, del contenzioso amministrativo pendente davanti al TAR e al Consiglio di Stato e della notificazione successiva del diniego; 3) violazione dell'art. 103 d.l. 34/2020, di cui si invocava la funzione di regolarizzazione e di sospensione delle conseguenze penali e amministrative connesse all'assenza del permesso durante la procedura; 4) erronea valutazione dell'elemento soggettivo, assumendosi che la pendenza della procedura escludesse la volontà di trattenersi illegalmente nel territorio dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati nella motivazione e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Reggio Calabria, in diversa persona fisica, per un nuovo esame. Ha rilevato che la decisione di merito era motivata in modo approssimativo e non consentiva di ricostruire con precisione il fatto, non confrontandosi adeguatamente con il dato storico della presentazione della dichiarazione di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020 e, soprattutto, non accertando se alla data del 13.6.2022 fosse già venuta meno la preclusione derivante dalla pendenza della procedura di regolarizzazione, circostanza che, se sussistente, avrebbe imposto la sospensione del procedimento penale. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare la concreta incidenza della procedura amministrativa e del contenzioso giurisdizionale sulla configurabilità del reato contestato.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998
norma incriminatrice contestata per la permanenza irregolare dello straniero nel territorio dello Stato; la sua applicazione richiede la verifica della effettiva irregolarità al momento del fatto, alla luce di eventuali cause sospensive o preclusive derivanti dalla procedura di emersione.
art. 103 d.l. n. 34 del 2020
consente la presentazione dell'istanza di emersione dei rapporti di lavoro irregolari e, secondo la Corte, va considerato nel suo effetto di regolarizzazione/sospensione della posizione dello straniero durante la pendenza della procedura.
art. 103 d.l. n. 34 del 2020
prevede la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale fino alla conclusione dei procedimenti di emersione.
art. 103 d.l. n. 34 del 2020
collega la preclusione all'espulsione amministrativa alla pendenza dei procedimenti di emersione, anche nella fase di impugnazione giurisdizionale del diniego, salvo i casi di pericolosità o le ipotesi indicate dal comma 10.
art. 103 d.l. n. 34 del 2020
richiamati per individuare i procedimenti di emersione che, se ancora pendenti, impediscono di considerare conclusa la procedura e incidono sulla possibilità di irrogare conseguenze penali o amministrative per l'irregolarità del soggiorno.
art. 103 d.l. n. 34 del 2020
indicato come eccezione al divieto di espulsione e alla sospensione delle conseguenze, in presenza delle condizioni ivi descritte o della pericolosità per la sicurezza dello Stato.
Massime di principio
- Nel reato di ingresso o soggiorno illegale dello straniero, il giudice di merito deve verificare in modo puntuale se, alla data contestata, la posizione dello straniero sia ancora coperta dagli effetti sospensivi o preclusivi derivanti da una procedura amministrativa di emersione o regolarizzazione.
- La mera indicazione del rigetto di un'istanza amministrativa non è sufficiente, da sola, a fondare la responsabilità penale, se dagli atti emerge la pendenza di rimedi giurisdizionali avverso il diniego e quindi la non definitività della procedura.
- Quando la disciplina speciale prevede la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi fino alla conclusione della procedura di emersione, il giudice deve accertare espressamente se tale procedura fosse davvero conclusa alla data del fatto; in difetto, la condanna è viziata da carenza di accertamento in fatto e di motivazione.
- La valutazione dell'elemento soggettivo non può prescindere dal contesto amministrativo in cui si colloca la permanenza dello straniero: la pendenza di una domanda di regolarizzazione e dei relativi ricorsi può incidere sulla consapevolezza di trattenersi "illegalmente" nel territorio dello Stato.
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