Sentenza n. 3100/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale tramite “decreto flussi”, emesso dalla Questura di Roma in data 12 novembre 2025, e notificato brevi manu presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma in data 17 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale tramite decreto flussi
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dal SUI di Ravenna un nulla osta al lavoro stagionale, era entrato in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale e, dopo la revoca del nulla osta disposta a seguito del disconoscimento dell'istanza da parte del datore di lavoro, aveva presentato alla Questura di Roma un'istanza di permesso di soggiorno. L'istanza era stata dichiarata inammissibile per la mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ravenna e per il mancato concretizzarsi del rapporto di lavoro stagionale. Il ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione del preavviso di revoca del nulla osta, la violazione del legittimo affidamento e della buona fede, nonché l'omessa valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, sostenendo che il mancato perfezionamento della procedura fosse imputabile al datore di lavoro, nei confronti del quale aveva presentato denuncia-querela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il decreto impugnato. La mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso il SUI territorialmente competente e la conseguente revoca del nulla osta rendevano vincolata l'azione della Questura. Il ricorrente non aveva completato l'iter amministrativo previsto per l'ingresso e il soggiorno del lavoratore subordinato, che richiede la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il SUI di Ravenna. La possibile imputabilità della mancata conclusione della procedura al datore di lavoro è stata ritenuta irrilevante, data la natura vincolata del provvedimento. Non era possibile sanare l'esito negativo della procedura mediante la presentazione diretta dell'istanza alla Questura di Roma, poiché ciò avrebbe eluso i controlli spettanti alla Prefettura territorialmente competente e alterato l'iter imperativo previsto dalla disciplina sui flussi d'ingresso. Il TAR ha inoltre escluso che il permesso per attesa occupazione potesse essere rilasciato ab initio in assenza della previa instaurazione di un rapporto di lavoro regolare: tale titolo è funzionale ad assicurare la continuità lavorativa di chi sia già titolare di un titolo autorizzatorio e non opera quando il procedimento di ingresso non si sia perfezionato, anche se il mancato perfezionamento sia imputabile al datore di lavoro. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La mancata stipulazione del contratto di soggiorno impedisce il perfezionamento dell'iter amministrativo necessario per il rilascio del titolo di soggiorno del lavoratore subordinato.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
È stato richiamato quale fondamento della disciplina applicata dalla Questura alla procedura di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Attribuisce rilievo ai controlli della Prefettura territorialmente competente e impedisce di sostituire la procedura presso il SUI con una diretta istanza alla Questura di diverso territorio.
art. 36 d.P.R. 394/1999
È stato richiamato insieme agli artt. 22 d.lgs. 286/1998 e 35 d.P.R. 394/1999 quale disciplina dell'iter amministrativo per l'ingresso del lavoratore subordinato.
art. 24 d.lgs. 286/1998
È stato indicato dal ricorrente quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale.
Massime di principio
- In presenza della mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente e della conseguente revoca del nulla osta, la Questura è tenuta a dichiarare inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno proposta dal lavoratore straniero, trattandosi di attività vincolata.
- La mancata conclusione della procedura di ingresso per lavoro subordinato stagionale non può essere sanata mediante la presentazione diretta dell'istanza alla Questura di un diverso territorio, poiché devono essere preservati l'iter previsto dalla disciplina sui flussi d'ingresso e i controlli della Prefettura territorialmente competente.
- L'eventuale imputabilità al datore di lavoro della mancata stipulazione del contratto di soggiorno non consente, da sola, di superare l'assenza del presupposto procedurale necessario per il rilascio del permesso di soggiorno quando l'amministrazione eserciti un potere vincolato.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa instaurazione di un rapporto di lavoro regolare e la titolarità di un precedente titolo autorizzatorio; non può essere rilasciato ab initio per sanare il mancato perfezionamento della procedura di ingresso per lavoro subordinato, anche se tale mancato perfezionamento sia riconducibile al datore di lavoro.
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