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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20015/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente bancaria, in distacco presso una società controllata e addetta alla riscossione coattiva, volta a ottenere il superiore inquadramento nella categoria dei quadri direttivi, 3° livello retributivo, previsto dal CCNL di settore. In primo e secondo grado era stato riconosciuto il superiore inquadramento sulla base delle mansioni svolte e della firma di atti della riscossione con valenza esterna. In sede di legittimità la Corte ha cassato la precedente sentenza di appello ritenendo errato attribuire rilievo decisivo al solo potere di firma. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha nuovamente esaminato le mansioni concretamente svolte, le ha ricondotte alla terza area professionale e ha negato la sussistenza dei requisiti dei quadri direttivi. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., oltre agli artt. 4, comma 2-septies e 2-sexies del d.l. n. 209/2002 conv. in l. n. 265/2002 e dell’art. 132, n. 4 c.p.c., sostenendo che la firma degli atti di riscossione, unita alle funzioni pubblicistiche e alle responsabilità di legge del funzionario responsabile per la riscossione, integrasse per legge i poteri negoziali e di rappresentanza richiesti per la qualifica di quadro direttivo; ha inoltre contestato il mancato riconoscimento del livello retributivo superiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, in conformità al precedente dictum di legittimità, aveva effettuato una concreta ricostruzione delle mansioni svolte e il confronto con le declaratorie contrattuali. Le doglianze si risolvevano invece nella riproposizione della tesi già disattesa dalla sentenza rescindente, secondo cui il mero conferimento del ruolo di funzionario responsabile per la riscossione e i poteri pubblicistici connessi sarebbero stati di per sé sufficienti a fondare il superiore inquadramento. La lavoratrice è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    richiamato nel precedente giudizio di legittimità per escludere che il superiore inquadramento possa fondarsi sul solo potere di firma, dovendosi verificare le mansioni effettivamente svolte e il loro confronto con le declaratorie contrattuali

  • artt. 73 e 84 del C.C.N.L. 12/2/2005

    le declaratorie dei quadri direttivi e dell'area professionale devono essere confrontate in concreto per accertare l’effettiva appartenenza alla qualifica rivendicata

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    invocati nel ricorso come norme sulle presunzioni, ma le censure sono state reputate inidonee perché non attaccavano la concreta ratio decidendi della sentenza di rinvio

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare l’accertamento probatorio; la Corte ha però rilevato che la decisione impugnata si fondava su una ricostruzione concreta delle mansioni e non su un uso improprio dell’onere della prova

  • art. 4, comma 2-septies, d.l. n. 209/2002 conv. in l. n. 265/2002

    richiamato per sostenere la natura pubblicistica e le responsabilità del funzionario responsabile per la riscossione, ma tale argomento è stato considerato non decisivo ai fini dell’inquadramento contrattuale

  • art. 4, comma 2-sexies, d.l. n. 209/2002 conv. in l. n. 265/2002

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme di settore sui poteri del funzionario della riscossione

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    invocato per omessa motivazione su punto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza di rinvio aveva motivato sul confronto tra mansioni e declaratorie

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la comunicazione della proposta del relatore

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al decisum della sentenza rescindente: non può rimettere in discussione il principio di diritto già affermato, né il ricorrente può censurare la sentenza di rinvio limitandosi a riproporre la tesi già disattesa in cassazione.
  • Ai fini dell’inquadramento superiore del lavoratore, non è sufficiente il mero possesso di un potere di firma o l’attribuzione di responsabilità previste dalla legge: occorre accertare in concreto il contenuto effettivo delle mansioni, confrontandolo con le declaratorie contrattuali della categoria di appartenenza e di quella rivendicata.
  • La censura per violazione di legge o per omessa motivazione non è ammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, ma mira solo a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in coerenza con il dictum di legittimità.
  • Il riconoscimento di mansioni pubblicistiche o di funzioni speciali non comporta automaticamente l’appartenenza a una categoria contrattuale superiore, se non risulta provata l’esistenza dei requisiti professionali, di autonomia e di responsabilità richiesti dalla declaratoria collettiva.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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