Cassazione Penale, Ordinanza n. 09851/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è modifica della decisione di merito, che resta ferma quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 2 luglio 2024. L'unico motivo dedotto lamenta vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la doglianza è manifestamente infondata e sostanzialmente riproduttiva di una questione già adeguatamente confutata in appello: il giudice di merito aveva escluso la concedibilità delle attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali e la condotta dell'imputato, ritenendo insussistenti elementi favorevoli.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
La loro concessione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può escluderle quando, avuto riguardo ai precedenti penali e alla condotta, non emergano elementi favorevoli.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limita a riproporre censure già specificamente esaminate e confutate dal giudice di appello, senza individuare reali profili di illogicità o violazione di legge, è manifestamente infondato e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente una diversa lettura degli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, possono assumere rilievo negativo i precedenti penali e la complessiva condotta dell'imputato, quando il giudice li consideri indice dell'assenza di elementi positivi meritevoli di favore.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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