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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30847/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico aveva agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del criterio adottato dall’azienda sanitaria per il calcolo del cd. debito orario giornaliero nei giorni di assenza per ferie, festività, permessi e altre assenze. Secondo la sua tesi, nei giorni di assenza l’orario giornaliero veniva computato in 6 ore anziché in 6 ore e 20 minuti, con conseguente formazione di un debito orario maggiore e obbligo di recuperarlo con prestazioni ulteriori fino a 38 ore settimanali; da ciò faceva discendere il diritto a differenze retributive per il periodo indicato. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che anche nei giorni di assenza dovesse applicarsi la media derivante dalla ripartizione delle 38 ore settimanali su 6 giorni, cioè 6 ore e 20 minuti. In cassazione l’azienda sanitaria ha denunciato violazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 14 del c.c.n.l. area dirigenza medica 3.11.2005, deducendo la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione: al dirigente medico non spetterebbe alcun compenso ulteriore per ore eccedenti l’orario contrattuale, neppure se l’eccedenza dipenda da un errato calcolo del debito orario giornaliero. Il resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ha accolto il motivo dell’azienda sanitaria richiamando un precedente conforme, ha cassato la sentenza di merito e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria del dirigente medico. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi, valorizzando la novità e peculiarità della questione e il diverso esito rispetto ai giudizi di merito, ed ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e contratti collettivi

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiede un’esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, ma il requisito è valutato secondo criteri di sinteticità e chiarezza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo della motivazione di un precedente conforme

  • artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001

    richiamati dalla ricorrente in tema di regime retributivo della dirigenza medica e principio di onnicomprensività

  • art. 14 c.c.n.l. Area dirigenza medica del 3.11.2005

    richiamato come fonte della disciplina dell’orario e della retribuzione della dirigenza medica

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 2087 c.c.

    evocato come possibile fonte di responsabilità datoriale per tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, ma ritenuto non pertinente alla domanda proposta

  • art. 32 Cost.

    richiamato in relazione alla tutela della salute del lavoratore

  • artt. 2 e 35 Cost.

    richiamati in relazione alla dignità e tutela del lavoro

Massime di principio

  • Il dirigente medico soggetto a retribuzione mensile onnicomprensiva non può pretendere, per il solo errore nel calcolo del debito orario o per la maggiore durata effettiva della prestazione, il pagamento di somme ulteriori rispetto alla retribuzione contrattualmente spettante.
  • L’erroneo computo delle ore nei giorni di assenza non trasforma la controversia in una domanda di pagamento di lavoro straordinario o di differenze retributive, se la pretesa resta ancorata al solo superamento dell’orario teorico settimanale.
  • Un eventuale pregiudizio derivante da prestazioni lavorative eccessive può fondare, se specificamente allegato e provato, una diversa tutela risarcitoria per violazione dei doveri datoriali di protezione, ma non un automatico diritto a compensi aggiuntivi.
  • L’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità del ricorso per cassazione va valutata in modo non formalistico, purché l’atto consenta di comprendere con chiarezza oggetto della controversia e censure mosse alla sentenza impugnata.
  • Se la controversia è decisa sulla base di un principio di diritto già affermato in un precedente conforme e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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