Cassazione Civile, Ordinanza n. 40233/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'originario ricorso della società contribuente proposto avverso la cartella di pagamento. Ha inoltre condannato la società resistente alle spese del giudizio di legittimità e compensato le spese dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di contributo unificato conseguente alla proposizione, in un giudizio amministrativo davanti al TAR, di motivi aggiunti con cui una società aveva esteso l'impugnazione al diniego di concessione di un'area demaniale anche per l'anno successivo. L'ufficio competente aveva notificato un invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115/2002 e, per mancato pagamento, era seguita cartella di pagamento. La società aveva impugnato la cartella dinanzi al giudice tributario, sostenendo che il contributo non fosse dovuto per mancanza dei presupposti sostanziali. La CTR aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione della cartella, escludendo che l'invito fosse atto impositivo impugnabile e affermando, nel merito, che non vi fosse stato un ampliamento sostanziale del thema decidendum tale da giustificare il contributo aggiuntivo. L'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992 e 248 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l'invito al pagamento costituisce l'unico atto di liquidazione del contributo unificato e va impugnato a pena di definitività della pretesa; con il secondo motivo ha censurato, in via subordinata, la decisione sul merito della debenza del contributo. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, cassando la sentenza e decidendo nel merito con declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso della società contro la cartella, perché la contestazione avrebbe dovuto investire l'invito al pagamento e non il successivo atto esattoriale.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
sono impugnabili gli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita; l'elencazione non esclude l'impugnabilità dell'invito al pagamento quando esso costituisce l'unico atto di liquidazione della pretesa.
art. 248 d.P.R. n. 115/2002
l'invito al pagamento del contributo unificato è l'unico atto di liquidazione del tributo e, se non impugnato, rende definitiva la pretesa; la successiva iscrizione a ruolo ha mera funzione esattoriale.
art. 249 d.P.R. n. 115/2002
la cartella di pagamento, nel sistema del contributo unificato, svolge funzione di notifica dell'iscrizione a ruolo e di precetto, non di liquidazione del tributo.
art. 213 d.P.R. n. 115/2002
richiamato in via analogica per ribadire che la cartella ha funzione esattoriale e non liquidatoria.
art. 212 d.P.R. n. 115/2002
richiamato come precedente normativo e giurisprudenziale per il principio secondo cui l'invito al pagamento dell'imposta prenotata a debito è atto liquidatorio impugnabile.
art. 13, comma 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
richiamati nel secondo motivo del ricorso, rimasto assorbito, per contestare la debenza del contributo unificato aggiuntivo.
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato nel secondo motivo del ricorso, assorbito dalla decisione sul primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In materia di contributo unificato, l'invito al pagamento che costituisce l'unico atto di liquidazione della pretesa ha natura sostanzialmente impositiva e deve essere impugnato nei modi e nei termini previsti per gli atti tributari, anche se non è nominato espressamente dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
- La mancata impugnazione dell'invito al pagamento determina la definitività della pretesa e impedisce di contestarne il merito in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento, che è atto meramente esattoriale.
- La cartella di pagamento successiva all'invito al pagamento del contributo unificato è impugnabile solo per vizi propri, non per contestare il presupposto sostanziale della debenza del tributo.
- Ai fini dell'obbligo di contributo aggiuntivo, ciò che rileva è l'atto sostanziale che amplia la pretesa tributaria o liquida il dovuto, non la mera denominazione formale dell'atto.
- La notificazione dell'invito al difensore o nel domicilio eletto non incide sulla sua natura di atto impugnabile, se la legge prevede tale modalità di notifica.
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