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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22110/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale per omesso versamento IRAP relativo all’anno d’imposta 2005. La società contribuente aveva dedotto che i contributi ricevuti dalla Regione Campania per il ripianamento dei disavanzi di gestione delle aziende di trasporto pubblico non dovessero concorrere alla base imponibile IRAP, sia perché non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, sia perché l’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, correttamente interpretato, escluderebbe i contributi correlati a costi del personale dipendente. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997 e 5, comma 3, l. n. 289/2002, sostenendo che la correlazione fra contributi e costi indeducibili deve essere espressamente prevista da una norma di legge e non può essere desunta dalla contabilità del contribuente o da certificazioni regionali; con il secondo, formulato in via subordinata, ha dedotto la violazione degli artt. 2909 c.c. e 115 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di IRAP, i contributi erogati a norma di legge, compresi quelli destinati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, vanno inclusi nella base imponibile anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002, salvo che una specifica disposizione legislativa ne disponga l’esclusione. Ha precisato che la correlazione tra contributi e costi non deducibili, ai fini dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997, deve essere prevista dalla legge e non può essere ricavata dalla documentazione contabile del contribuente o da attestazioni dell’amministrazione regionale. È stato quindi accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata e disposto rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro processuale del primo motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    è stato il parametro processuale del secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997

    i contributi erogati a norma di legge concorrono alla base imponibile IRAP, salvo che una specifica disposizione preveda la loro esclusione; la correlazione con costi indeducibili deve risultare da previsione normativa espressa.

  • art. 5, comma 3, l. n. 289/2002

    è stata richiamata come norma di interpretazione autentica che estende l’assoggettamento a IRAP anche ai contributi esclusi dalle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni speciali.

  • art. 3, comma 2-quinquies, d.l. n. 209/2002 conv. in l. n. 265/2002

    è stato letto come disposizione con efficacia solo per il futuro, che chiarisce dal 1° gennaio 2003 l’inclusione nella base imponibile dei contributi erogati a norma di legge.

  • art. 23, comma 1, d.l. n. 355/2003 conv. in l. n. 47/2004

    i contributi ivi previsti per le aziende di trasporto pubblico locale sono imponibili ai fini IRAP, non essendo prevista una diversa esclusione normativa.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo assorbito come norma sulla efficacia del giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo assorbito in tema di valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • artt. 87 e ss. del Trattato CE

    evocati per sottolineare che un’interpretazione non rigorosa delle agevolazioni fiscali potrebbe tradursi in un aiuto di Stato non consentito.

Massime di principio

  • In materia di IRAP, i contributi erogati per legge devono essere inclusi nella base imponibile anche se non assoggettati alle imposte sui redditi, salvo una specifica previsione legislativa che ne disponga l’esclusione.
  • La correlazione tra contributi pubblici e costi non deducibili, ai fini dell’esclusione dalla base imponibile IRAP, non può essere desunta in via fattuale dalla contabilità del contribuente o da attestazioni amministrative: deve trovare un espresso fondamento normativo.
  • I contributi destinati alle imprese di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi di esercizio sono imponibili IRAP, poiché la disciplina positiva non ne prevede l’esclusione dalla base imponibile.
  • L’interpretazione delle agevolazioni o esclusioni fiscali in materia IRAP deve essere rigorosa, per evitare ampliamenti surrettizi del beneficio non previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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