Cassazione Civile, Ordinanza n. 31335/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex sottufficiale della Guardia di Finanza, collocato in quiescenza dal 1 gennaio 1999, aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF versata per gli anni 2008-2012, assumendo di aver dovuto scontare imposta sul 100% della pensione invece che sul 50%, invocando l’agevolazione prevista per le indennità di navigazione e di volo dall’art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986, in relazione alla retribuzione differita collegata all’indennità di aeronavigazione percepita in servizio. Il silenzio-rifiuto dell’Ufficio era stato annullato in primo grado, ma la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia e rigettato la domanda di rimborso. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 6, TUIR, sostenendo che la tassazione al 50% dovesse estendersi anche alla pensione, quale retribuzione differita; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per mancata valutazione dell’eccezione di tardività e inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, asseritamente notificato oltre il termine semestrale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, pur formalmente rubricato come omesso esame di fatto decisivo, in realtà lamentava un’omessa pronuncia; tuttavia la CTR, decidendo nel merito, aveva implicitamente respinto l’eccezione di tardività dell’appello. Inoltre dagli atti emergeva che la distinta di spedizione riportava la data del 20 marzo 2015, quindi entro il termine, mentre il timbro sul plico non era sufficiente a provare una spedizione tardiva. Ha poi ritenuto infondato anche il primo motivo, affermando che l’agevolazione del 50% prevista dall’art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986 si applica solo all’indennità di volo corrisposta al personale in servizio e non anche al trattamento pensionistico del personale in quiescenza, ancorché commisurato a quell’indennità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia; disposta inoltre, se dovuto, la condanna al pagamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 51, comma 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La limitazione della tassabilità al 50% riguarda esclusivamente l’indennità di volo erogata al personale in servizio e non si estende al trattamento pensionistico del personale in quiescenza.
art. 59 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
È richiamato quale fonte dell’indennità di aeronavigazione/volo nel testo vigente ratione temporis, ma non come base per estendere il beneficio fiscale alla pensione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per la censura di violazione di legge sul regime fiscale della pensione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo rubricato come omesso esame è stato riqualificato come denuncia di omessa pronuncia.
art. 327 c.p.c.
Richiamato per il termine di impugnazione e per la valutazione della tempestività dell’appello notificato.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio della causa in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’erronea intestazione del motivo di ricorso per cassazione non ne comporta l’inammissibilità se dal contenuto è chiaramente individuabile il vizio denunciato; la Corte può riqualificarlo in base alla sostanza della censura.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia deciso il merito in modo incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione non espressamente trattata, poiché in tal caso si configura una pronuncia implicita di rigetto.
- Nel giudizio tributario, la prova della tempestiva spedizione dell’atto di appello a mezzo posta può essere fornita dalla distinta/elenco di trasmissione recante timbro datario postale; un mero timbro sul plico, senza ricevuta di spedizione, non è di per sé sufficiente a dimostrare la tardività.
- L’agevolazione fiscale che limita la tassazione al 50% delle indennità di volo opera solo nei limiti espressamente previsti dalla legge e non può essere estesa in via analogica al trattamento pensionistico, anche se quest’ultimo sia commisurato alle indennità percepite in servizio.
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