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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10169/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato dalla recidiva. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che vi sarebbero state ragioni per una declaratoria immediata di proscioglimento. La Corte ha però ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non specificava quali elementi della motivazione fossero illogici o erronei e non consentiva al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi da esaminare.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come base della contestazione per il tentativo di furto.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, contestata nella forma tentata.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    Richiamata per la recidiva contestata e valorizzata nel titolo di reato.

  • art. 129 c.p.p.

    La difesa ne invocava l'applicazione, ma la Corte rileva che la censura è generica e non idonea a fondare una richiesta di proscioglimento immediato.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Corte lo utilizza come parametro di ammissibilità del ricorso, affermando che il motivo deve essere specifico e autosufficiente quanto ai profili di doglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve indicare con chiarezza gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; una doglianza generica o assertiva è inammissibile.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può limitarsi a richiamare in modo apodittico l'art. 129 c.p.p., ma deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente le ragioni per cui sussisterebbe una causa di proscioglimento immediato.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione logicamente coerente e il ricorso non individua specifici errori valutativi, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del gravame.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativoRecidiva

Testo integrale

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