Sentenza n. 10283/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L'ACCERTAMENTO ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente (domanda n. 43023 dell’11.03.2025 cfr. all.1) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno, conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio della professione docente. La domanda era stata presentata l'11 marzo 2025. La ricorrente ha dedotto il superamento del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'intervenuta definizione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per provvedere senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è individuato quale autorità competente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 206/2007, come denominata in seguito all'art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito dalla l. n. 604/2022. Il Collegio ha precisato che il procedimento deve concludersi entro trenta giorni per la verifica della completezza documentale e, per il riconoscimento, entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché alla data del ricorso tale termine era scaduto senza provvedimento finale, è stato ordinato al Ministero di provvedere espressamente entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consentono al giudice di accertare l'obbligo di provvedere e di ordinare all'amministrazione l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea nel Ministero competente in materia di istruzione.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Fissa il termine per la verifica della completezza della documentazione e consente all'autorità di richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone l'adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito dalla l. n. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento in Italia di titoli abilitanti all'insegnamento conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento dell'amministrazione competente.
- Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi raggiungere al massimo quattro mesi quando siano richieste integrazioni documentali.
- Nel giudizio avverso il silenzio, una volta accertato l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, il giudice può ordinare l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- La natura massiva dei procedimenti amministrativi può giustificare l'assegnazione all'amministrazione di un termine giudiziale di 120 giorni per provvedere, fermo restando l'accertamento dell'illegittimità del silenzio già formatosi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →