Cassazione Penale, Sentenza n. 8112/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna per cessione e detenzione di cocaina. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata nella fattispecie della lieve entità (piccolo spaccio), atteso il modesto quantitativo di stupefacente e il rinvenimento di eroina di grammi 6,955 ritenuta erroneamente "consistente"; 2) violazione di legge in relazione all'art. 240 c.p. per la confisca dei telefoni cellulari, lamentando l'assenza di prova che fossero provento di reato o strumentali alla commissione del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la deduzione sulla lieve entità: gli accertamenti di merito (cedizioni viste dagli operatori, conferma di un acquirente, sequestri di denaro per complessivi C 710 e C 1510, quattro involucri di eroina per complessive 23,2 dosi medie, 24 "quadrelle" di cocaina/crack pari a 278,2 dosi, sei telefoni cellulari, bilancino e materiale per confezionamento, nonché plurimi precedenti specifici ravvicinati) dimostrano un'attività di spaccio strutturata e quantitativi incompatibili con la qualificazione di lieve entità; la motivazione dei giudici di merito è stata considerata logica e completa. Sul secondo motivo la censura è stata ritenuta aspecifica: la Corte d'appello ha adottato la confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. (richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990), che legittima la confisca quando i beni sono sproporzionati rispetto al reddito dell'imputato e la loro provenienza non è giustificata; la Corte ha ritenuto sussistenti tali presupposti anche con riferimento ai telefoni in numero rilevante. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5 e comma 1)
La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata introdotta dal legislatore al fine di "rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità"
Per riconoscere la lieve entità occorre una valutazione complessiva degli indici sintomatici (quantità, modalità di detenzione e cessione, ricavi, strumenti, clientela abituale, continuità dell'attività, precedenti). La sola entità ponderale, se inserita in un contesto di spaccio strutturato, non è sufficiente a qualificare il fatto come lieve.
art. 240 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente ma la Corte d'appello non ha adottato la confisca ex art. 240; la censura generica sul presupposto di tale norma è stata ritenuta aspecifica.
art. 240-bis cod. pen. e art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
La confisca ex art. 240-bis (richiamata dall'art. 85-bis) può essere disposta quando i beni o il denaro nella disponibilità dell'imputato risultano sproporzionati rispetto al reddito o all'attività economica e la provenienza lecita non è giustificata; non è richiesto un rapporto diretto tra i beni e il reato. Tale disciplina è stata applicata per il denaro e per i telefoni sequestrati.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)
La corte ha svolto il giudizio di cassazione a trattazione scritta in base alla norma che consente tale modalità.
Massime di principio
- Per ottenere la qualifica di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 non basta contestare il dato ponderale: il giudice valuta complessivamente quantità, modalità di detenzione/cessione, strumenti per lo spaccio, ricavi e ripetizione dell'attività; elementi che indicano una attività strutturata escludono la lieve entità.
- La presenza di più tipi di stupefacente, numerosi dosi complessive (qui quasi 300), materiale per il confezionamento, bilancino, denaro incompatibile con il reddito e telefoni multipli è indice concreto di commercio continuativo e giustifica la qualificazione come spaccio non lieve.
- La confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. (e art. 85-bis DPR 309/1990) può essere disposta anche senza provare il nesso diretto tra il bene e il reato: è sufficiente dimostrare la sproporzione rispetto al reddito dichiarato e l'assenza di giustificazione della provenienza.
- Le impugnazioni sulla confisca devono contestare il concreto fondamento giuridico adottato (es. se la corte ha applicato 240-bis e non l'art. 240, è necessario argomentare specificamente contro 240-bis), altrimenti il motivo può essere ritenuto aspecifico e rigettato.
- In cassazione il giudizio può svolgersi a trattazione scritta secondo le norme che regolano tale procedura; le conclusioni del PG possono rafforzare la richiesta di rigetto.
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