Sentenza n. 93/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario relativa all'accredito di somme sulla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, pubblicata il 29 ottobre 2024. La sentenza aveva dichiarato il loro diritto all'accredito sulla carta prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 degli importi rispettivamente di 2.500 euro e 1.000 euro, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Il titolo era stato notificato al Ministero il 29 gennaio 2025, non era stato impugnato ed era divenuto definitivo, come attestato dalla cancelleria il 25 giugno 2025. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. A fronte dell'inadempimento dedotto, il Ministero non ha contestato il mancato adempimento. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale ordinario e ordinando all'Amministrazione di darvi completa esecuzione, per la parte relativa al contributo alla formazione e alla carta docente, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di adottare gli atti necessari anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta docente sulla quale il giudicato del giudice ordinario ha riconosciuto il diritto all'accredito degli importi spettanti alle ricorrenti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando un'amministrazione non esegue un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto prestazioni amministrative o il pagamento di somme, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione entro un termine assegnato.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione intimata, dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a fondare l'accertamento dell'inottemperanza al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- Il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli esecutivi di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva in ottemperanza.
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