Sentenza del 23/04/2015 n. 452 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Contenzioso - Contributo unificato - Indipendenza ed imparzialità del giudice tributario - Non sussiste - Sanzioni - Dovute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il fatto che l'Ufficio di segreteria della stessa Commissione tributaria svolgesse le funzioni di esattore del contributo unificato compromettesse l'indipendenza e l'imparzialità del giudice tributario. Invocava, in particolare, i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 28 aprile 2009, Savino c. Italia, e contestava conseguentemente anche l'applicazione delle sanzioni per il mancato pagamento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che il ruolo amministrativo dell'Ufficio di segreteria nella riscossione del contributo unificato non incida sull'indipendenza o sull'imparzialità del giudice tributario, il cui organo di autogoverno è il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. La sentenza Savino c. Italia non è stata ritenuta pertinente. Le sanzioni sono state confermate, poiché derivano direttamente dal mancato pagamento degli importi dovuti.
Norme richiamate
Disciplina del contributo unificato nel processo tributario
Il contributo unificato costituisce un importo dovuto per l'accesso alla giustizia e il suo mancato pagamento può comportare l'applicazione delle sanzioni previste.
Principi di indipendenza e imparzialità del giudice tributario
La riscossione amministrativa del contributo da parte della segreteria della Commissione tributaria non compromette, di per sé, l'indipendenza e l'imparzialità dell'organo giudicante, distinto dall'apparato amministrativo di supporto.
Sentenza CEDU, Savino c. Italia, 28 aprile 2009
Il precedente non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie, poiché il ruolo della segreteria nella riscossione del contributo non dimostra una compromissione dell'indipendenza del giudice tributario.
Massime di principio
- La partecipazione della segreteria dell'organo giudiziario alla gestione o riscossione di somme dovute non implica automaticamente una violazione dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice.
- Per contestare validamente l'imparzialità del giudice occorre dimostrare un'incidenza concreta sull'attività decisoria, non la mera esistenza di funzioni amministrative di riscossione in capo alla segreteria.
- Il mancato pagamento del contributo unificato può comportare sanzioni automaticamente o direttamente in forza della disciplina applicabile; la contestazione richiede quindi una specifica ragione di esenzione, errore di calcolo o illegittimità della richiesta.
- Un precedente della CEDU è utilizzabile solo se vi è una sostanziale analogia tra i fatti e il problema giuridico esaminato; non è sufficiente richiamarlo in modo generico.
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