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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02401/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2004 e 2005, con i quali erano stati recuperati induttivamente maggiori redditi ai fini IRPEF. In primo grado e in appello il ricorso veniva respinto. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sulla riscossione, sostenendo che la pretesa non potesse considerarsi consolidata perché gli avvisi di accertamento non gli erano stati validamente notificati; 2) violazione delle norme sulla notificazione degli atti impositivi, per asserita invalidità della notifica eseguita a mani di un familiare e per mancanza della comunicazione di avvenuta notifica, nonché per la pretesa necessità di un diverso adempimento formale; 3) violazione delle norme sull’impugnazione degli atti presupposti e consequenziali, lamentando che, se la notifica degli avvisi fosse stata nulla o inesistente, avrebbe dovuto poter far valere nel giudizio contro la cartella anche i vizi di merito degli avvisi di accertamento, non esaminati dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla notificazione degli avvisi di accertamento: la consegna del plico a persona diversa dal destinatario, ma appartenente al nucleo familiare e non presente in modo meramente occasionale, rendeva sufficiente la sola raccomandata informativa semplice, senza necessità di avviso di ricevimento; inoltre non sussisteva nullità per l’invio di un’unica comunicazione riferita a più atti notificati al medesimo destinatario. La Corte ha anche confermato l’inammissibilità delle doglianze di merito contro gli avvisi di accertamento, poiché una volta accertata la validità della loro notifica, tali vizi non potevano essere dedotti nel solo giudizio contro la cartella. Ritenuta non superabile una doppia autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, il ricorso è stato respinto e il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne fonda la decisione; il tema centrale riguarda invece la validità della notifica degli atti impositivi e gli effetti della sua eventuale nullità nel processo tributario.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ribadisce che l’atto consequenziale può essere impugnato per far valere il vizio derivante dall’omessa o invalida notifica dell’atto presupposto; se però la notifica dell’atto presupposto risulta valida, i vizi di merito di quest’ultimo non sono deducibili solo contro l’atto consequenziale.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel primo motivo; non è norma decisiva nella ratio della pronuncia.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 60, primo comma, lett. a) e lett. b-bis

    La notificazione degli atti impositivi avviene secondo le regole degli artt. 137 ss. c.p.c., con le modifiche speciali previste dalla norma; in caso di consegna a persona diversa dal destinatario è sufficiente l’invio di una lettera raccomandata semplice informativa.

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; non è decisiva ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato per la disciplina della consegna a persona diversa dal destinatario e, nel ragionamento della Corte, per la compatibilità della notifica a familiare convivente o comunque presente non occasionalmente.

  • art. 149 c.p.c.

    La Corte afferma che, in mancanza di espressa esclusione, si applica anche la notificazione a mezzo del servizio postale prevista da tale norma, con le specifiche regole della legge n. 890 del 1982.

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    Costituiscono la disciplina generale richiamata per la notificazione degli atti impositivi effettuata dai messi comunali o dai messi autorizzati.

  • artt. 7 e 8 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Sono richiamati come regole applicabili alla notificazione a mezzo posta degli atti impositivi, in quanto compatibili con la disciplina speciale dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la nullità o l’omissione della notifica dell’atto presupposto può essere fatta valere impugnando l’atto consequenziale; tuttavia, se la notifica dell’atto presupposto è valida, non è consentito contestare per la prima volta nel solo giudizio contro la cartella i vizi di merito dell’avviso di accertamento.
  • Quando la notificazione dell’atto impositivo avviene mediante consegna a persona diversa dal destinatario ma legittimata per il rapporto con l’abitazione o con il destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento richiede la sola raccomandata informativa semplice prevista dalla disciplina speciale, non essendo necessario l’avviso di ricevimento della comunicazione.
  • La consegna del plico a un familiare del destinatario non comporta nullità se risulta che la presenza del consegnatario nell’abitazione non era meramente occasionale; una diversa contestazione che miri a rivalutare tale accertamento di fatto è inammissibile in cassazione.
  • L’omessa riproduzione della relata nella copia consegnata al destinatario non determina automaticamente inesistenza o nullità della notifica, salvo contestazioni specifiche di difformità tra originale e copia.
  • La notifica di più atti al medesimo destinatario tramite un unico plico e un’unica comunicazione informativa non è, di per sé, causa di nullità della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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