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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14547/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU e TASI riferito al 2019 relativo alla "Piattaforma Eleonora" ubicata nel mare territoriale antistante il Comune; la contribuente deduceva carenza di motivazione, incompetenza territoriale del Comune (la piattaforma sarebbe al di fuori del territorio comunale), inesistenza del presupposto impositivo per IMU e TASI, non accatastabilità e quindi impossibilità di determinare la base imponibile, applicabilità della disciplina speciale sui rigassificatori, insussistenza della TASI per mancata fruizione dei servizi comunali e altri profili procedurali e di prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ENI. Ha confermato i principi già affermati in giurisprudenza secondo i quali le piattaforme marine possono essere soggette a IMU e TASI e rientrare nella competenza impositiva comunale; ha ritenuto legittima la determinazione della base imponibile con il criterio contabile (valori di bilancio adeguati) per beni non accatastati; ha escluso che la successiva revisione territoriale (DM 28/04/2022 o l'istituzione dell'IMPI) abbia effetto retroattivo tale da invalidare l'azione impositiva sino alla sua entrata in vigore; ha respinto le censure relative alla mancata fruizione materiale di servizi comunali (la TASI è dovuta in ragione del vantaggio indiretto e dei servizi/infrastrutture di supporto) e ha confermato che la normativa sui rigassificatori limita l'assoggettabilità alle sole porzioni destinate ad usi abitativi/civili, senza escludere in generale l'imponibilità delle strutture marine. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (compensi €6.500,00 oltre oneri percentuali indicati).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (IMU/ICI)

    La Corte conferma che il presupposto impositivo si riferisce al possesso di immobili sul territorio dello Stato, includendo il mare territoriale; per unità non accatastate è legittimo ricorrere al criterio contabile per determinare la base imponibile

  • Art. 1, comma 728, legge 27 dicembre 2017, n. 205

    "...per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione... rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili"

    La norma conferma la riconducibilità dei manufatti marini al concetto di fabbricato imponibile, ma esclude l'assoggettamento delle parti non destinate ad uso abitativo/servizi civili nel caso dei rigassificatori

  • Art. 38, D.L. n. 124/2019 (istituzione IMPI) e DM 28 aprile 2022

    L'istituzione di un'imposta sostitutiva e la successiva ridefinizione territoriale non hanno efficacia retroattiva tale da annullare la legittimità di atti impositivi anteriormente posti in essere dal Comune che prestava i servizi

  • Art. 2679 c.c.

    Richiamato in rapporto alla prova della titolarità del potere impositivo; la Corte ritiene che la prestazione di servizi e l'esercizio amministrativo comunale verso la piattaforma costituiscano idonea base per la riferibilità territoriale

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiesta di omesso esame di motivo di appello ritenuta irrilevante perché la questione di merito era comunque infondata alla luce dei principi di diritto richiamati

  • Circolare MEF 28 marzo 2013, n. 6/DF

    Utilizzata per chiarire gli elementi che compongono il costo di acquisto o di costruzione rilevante ai fini della determinazione del valore contabile da considerare nella base imponibile

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (norme catastali)

    Richiamate per definire il concetto di unità immobiliare e i criteri di accatastamento; la Corte ricorda che l'accatastamento riguarda l'unità immobiliare e non necessariamente impedisce la tassazione in sua assenza

  • Comma 244, art.1 Legge di Stabilità 2015 (L. n.190/2014) e Circolare 6/T-2012

    La Corte ritiene irrilevanti le prassi e circolari che suggerivano difficoltà di accatastamento, posto che la legge prevede metodo alternativo (criterio contabile) per la determinazione dell'imponibile in assenza di rendita

  • Art. 8 D.Lgs. n. 23/2011 e altre norme fiscali invocate (art.13 d.l. 201/2011; disposizioni del d.lgs. 504/1992)

    Richiamate dai motivi difensivi; la Corte non ha ravvisato violazioni o applicazioni errate tali da escludere l'imponibilità delle piattaforme

Massime di principio

  • Le piattaforme collocate nel mare territoriale possono essere considerate beni immobili imponibili ai fini IMU e TASI: la titolarità della sovranità statale sul mare non esclude l'esercizio concorrente da parte dei Comuni per fini impositivi.
  • L'assenza di accatastamento non impedisce l'applicazione dell'IMU: per beni non iscritti in catasto la base imponibile può essere determinata con il criterio contabile (valore di bilancio al lordo degli ammortamenti, adeguato secondo i decreti MEF).
  • La TASI è dovuta anche se il bene non usufruisce materialmente di tutti i servizi comunali: il tributo remunera servizi indivisibili e il comune può ritenersi legittimato a tassare strutture che traggono vantaggio indiretto dall'infrastruttura e dai servizi amministrativi del territorio.
  • Una successiva riassegnazione amministrativa o normativa della competenza territoriale (es. DM di ridefinizione) non ha efficacia retroattiva tale da invalidare atti impositivi correttamente posti in essere dal Comune che precedentemente ha prestato servizi e svolto funzioni amministrative.
  • La norma speciale relativa ai rigassificatori limita l'imponibilità alle sole porzioni destinate ad uso abitativo e servizi civili, ma non implica una regola generale di esenzione per tutte le strutture marine.
  • In contenziosi simili il contribuente deve provare che il bene non beneficia in alcun modo dei servizi o dell'attività amministrativa comunale; diversamente il Comune potrà fondare la propria legittimazione sull'effettiva erogazione/fornitura di infrastrutture, servizi e sul criterio contabile per la determinazione della base imponibile.
  • La giurisprudenza di legittimità costituisce riferimento consolidato: le corti tendono ad evitare "zone franche" nel territorio nazionale e a considerare il mare territoriale incluso nell'ambito territoriale rilevante ai fini impositivi locali.

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