Cassazione Civile, Sentenza n. 14547/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU e TASI riferito al 2019 relativo alla "Piattaforma Eleonora" ubicata nel mare territoriale antistante il Comune; la contribuente deduceva carenza di motivazione, incompetenza territoriale del Comune (la piattaforma sarebbe al di fuori del territorio comunale), inesistenza del presupposto impositivo per IMU e TASI, non accatastabilità e quindi impossibilità di determinare la base imponibile, applicabilità della disciplina speciale sui rigassificatori, insussistenza della TASI per mancata fruizione dei servizi comunali e altri profili procedurali e di prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ENI. Ha confermato i principi già affermati in giurisprudenza secondo i quali le piattaforme marine possono essere soggette a IMU e TASI e rientrare nella competenza impositiva comunale; ha ritenuto legittima la determinazione della base imponibile con il criterio contabile (valori di bilancio adeguati) per beni non accatastati; ha escluso che la successiva revisione territoriale (DM 28/04/2022 o l'istituzione dell'IMPI) abbia effetto retroattivo tale da invalidare l'azione impositiva sino alla sua entrata in vigore; ha respinto le censure relative alla mancata fruizione materiale di servizi comunali (la TASI è dovuta in ragione del vantaggio indiretto e dei servizi/infrastrutture di supporto) e ha confermato che la normativa sui rigassificatori limita l'assoggettabilità alle sole porzioni destinate ad usi abitativi/civili, senza escludere in generale l'imponibilità delle strutture marine. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (compensi €6.500,00 oltre oneri percentuali indicati).
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (IMU/ICI)
La Corte conferma che il presupposto impositivo si riferisce al possesso di immobili sul territorio dello Stato, includendo il mare territoriale; per unità non accatastate è legittimo ricorrere al criterio contabile per determinare la base imponibile
Art. 1, comma 728, legge 27 dicembre 2017, n. 205
"...per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione... rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili"
La norma conferma la riconducibilità dei manufatti marini al concetto di fabbricato imponibile, ma esclude l'assoggettamento delle parti non destinate ad uso abitativo/servizi civili nel caso dei rigassificatori
Art. 38, D.L. n. 124/2019 (istituzione IMPI) e DM 28 aprile 2022
L'istituzione di un'imposta sostitutiva e la successiva ridefinizione territoriale non hanno efficacia retroattiva tale da annullare la legittimità di atti impositivi anteriormente posti in essere dal Comune che prestava i servizi
Art. 2679 c.c.
Richiamato in rapporto alla prova della titolarità del potere impositivo; la Corte ritiene che la prestazione di servizi e l'esercizio amministrativo comunale verso la piattaforma costituiscano idonea base per la riferibilità territoriale
Art. 112 c.p.c.
Richiesta di omesso esame di motivo di appello ritenuta irrilevante perché la questione di merito era comunque infondata alla luce dei principi di diritto richiamati
Circolare MEF 28 marzo 2013, n. 6/DF
Utilizzata per chiarire gli elementi che compongono il costo di acquisto o di costruzione rilevante ai fini della determinazione del valore contabile da considerare nella base imponibile
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (norme catastali)
Richiamate per definire il concetto di unità immobiliare e i criteri di accatastamento; la Corte ricorda che l'accatastamento riguarda l'unità immobiliare e non necessariamente impedisce la tassazione in sua assenza
Comma 244, art.1 Legge di Stabilità 2015 (L. n.190/2014) e Circolare 6/T-2012
La Corte ritiene irrilevanti le prassi e circolari che suggerivano difficoltà di accatastamento, posto che la legge prevede metodo alternativo (criterio contabile) per la determinazione dell'imponibile in assenza di rendita
Art. 8 D.Lgs. n. 23/2011 e altre norme fiscali invocate (art.13 d.l. 201/2011; disposizioni del d.lgs. 504/1992)
Richiamate dai motivi difensivi; la Corte non ha ravvisato violazioni o applicazioni errate tali da escludere l'imponibilità delle piattaforme
Massime di principio
- Le piattaforme collocate nel mare territoriale possono essere considerate beni immobili imponibili ai fini IMU e TASI: la titolarità della sovranità statale sul mare non esclude l'esercizio concorrente da parte dei Comuni per fini impositivi.
- L'assenza di accatastamento non impedisce l'applicazione dell'IMU: per beni non iscritti in catasto la base imponibile può essere determinata con il criterio contabile (valore di bilancio al lordo degli ammortamenti, adeguato secondo i decreti MEF).
- La TASI è dovuta anche se il bene non usufruisce materialmente di tutti i servizi comunali: il tributo remunera servizi indivisibili e il comune può ritenersi legittimato a tassare strutture che traggono vantaggio indiretto dall'infrastruttura e dai servizi amministrativi del territorio.
- Una successiva riassegnazione amministrativa o normativa della competenza territoriale (es. DM di ridefinizione) non ha efficacia retroattiva tale da invalidare atti impositivi correttamente posti in essere dal Comune che precedentemente ha prestato servizi e svolto funzioni amministrative.
- La norma speciale relativa ai rigassificatori limita l'imponibilità alle sole porzioni destinate ad uso abitativo e servizi civili, ma non implica una regola generale di esenzione per tutte le strutture marine.
- In contenziosi simili il contribuente deve provare che il bene non beneficia in alcun modo dei servizi o dell'attività amministrativa comunale; diversamente il Comune potrà fondare la propria legittimazione sull'effettiva erogazione/fornitura di infrastrutture, servizi e sul criterio contabile per la determinazione della base imponibile.
- La giurisprudenza di legittimità costituisce riferimento consolidato: le corti tendono ad evitare "zone franche" nel territorio nazionale e a considerare il mare territoriale incluso nell'ambito territoriale rilevante ai fini impositivi locali.
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