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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02145/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato. Con un unico motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: (1) la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; (2) il vizio del giudizio di responsabilità, in sostanza contestando il mancato accoglimento della richiesta assolutoria. La censura, tuttavia, non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e con il compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il profilo relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo adeguato sulla sufficienza del compendio probatorio e che la rinnovazione in appello è un istituto eccezionale, utilizzabile solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ha inoltre reputato del tutto generica la doglianza sul giudizio di responsabilità, perché priva di specifici argomenti di diritto e di fatto e limitata a chiedere, in sostanza, l'assoluzione senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La doglianza di violazione di legge e vizio di motivazione deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche sono inammissibili.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è un istituto eccezionale, rimesso alla valutazione del giudice quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non costituisce un mezzo ordinario di acquisizione probatoria, ma uno strumento eccezionale attivabile solo quando il giudice di secondo grado ritenga indispensabile l'integrazione istruttoria per decidere correttamente allo stato degli atti.
  • In cassazione, la censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria non può tradursi in una contestazione della concreta rilevanza della prova richiesta, ma deve investire la correttezza e la sufficienza della motivazione con cui il giudice d'appello ha respinto la richiesta.
  • Il motivo di ricorso che si limita a reiterare una richiesta assolutoria, senza specifico confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, è generico e quindi inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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